Art. 38.
     Istituzione dei ruoli organici del consiglio e della giunta
 
   1.  In  attuazione  del  comma  3 dell'art. 46 dello Statuto e nel
rispetto dei principi fondamentali disposti dai decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni sono istituiti i  due
ruoli organici del consiglio e della giunta regionali.
   2.   Salvo   quanto  previsto  dal  comma  3,  il  personale  gia'
appartenente  al  ruolo  regionale  e  formalmente   assegnato   alle
strutture  organizzative  del  consiglio e della giunta e' inquadrato
nei relativi organici a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente legge, rispettivamente con provvedimento dell'Ufficio
di Presidenza o della giunta regionale.
   3. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 2,  i  collaboratori
di   ruolo  della  Regione  assegnati  alle  strutture  speciali  del
consiglio  e  della  giunta  sono  provvisoriamente   inquadrati   in
soprannumero  nei  rispettivi  organici  per  tutta  la  durata degli
incarichi presso le strutture stesse. Ai  posti  soprannumerari  deve
comunque  corrispondere  un ugual numero di posti indisponibili nella
dotazione  complessiva  dei  due  organici.  Alla  cessazione   degli
incarichi   la   posizione   sovrannumeraria  cessa  per  effetto  di
contestuale  assegnazione  alle  strutture  dell'uno   o   dell'altro
organico.
   4.  L'accesso  agli organici regionali avviene di norma attraverso
concorsi  unici,  nel  rispetto  dei   criteri   stabiliti   da   una
programmazione annuale tra giunta e Ufficio di presidenza. I concorsi
unici  sono  banditi  dalla  giunta  previa  intesa  con l'Ufficio di
presidenza, anche in relazione alla ripartizione dei  posti  messi  a
concorso.
   5.  Per particolari e specifiche esigenze connesse alla necessita'
di acquisire  figure  professionali  proprie  di  uno  solo  dei  due
organici   ovvero   per   soddisfare  fabbisogni  non  contemporanei,
l'Ufficio  di  presidenza  o  la  giunta  possono  bandire   concorsi
distinti.  A tal fine nei regolamenti sulle modalita' di accesso sono
previste specifiche norme attinenti  sia  ai  concorsi  unici  che  a
quelli distinti.
   6.  Nei  concorsi  banditi  in base ai commi 4 e 5 il personale di
entrambi gli organici e' considerato in ogni caso personale interno.
   7. Alla mobilita' tra i due organici  si  applicano  d'intesa  tra
giunta  e  Ufficio  di  Presidenza  i  criteri  e le modalita' di cui
all'art. 45.