Art. 39.
                         C o m p e t e n z e
 
   1. Tutte le competenze  in  materia  di  personale  che  la  legge
attribuisce  alla  giunta  o  all'assessore  spettano  all'Ufficio di
presidenza per il personale assegnato  alle  strutture  organizzative
nonche' alle strutture speciali del consiglio.
   2.  Restano salve le competenze spettanti alla giunta ai sensi del
comma 3 dell'art. 12, relativamente alla decisione di  avvalersi  del
collegio   arbitrale   di   disciplina   ovvero   adire   l'autorita'
giudiziaria. Qualora la sanzione disciplinare sia stata comminata nei
confronti di un dipendente dell'organico consiliare, detta  decisione
e'  assunta  su proposta dell'Ufficio di presidenza, da formulare nel
termine perentorio di quindici giorni dalla proposizione del  ricorso
al  collegio arbitrale; trascorso inutilmente tale termine, la giunta
decide prescindendo dalla proposta.
   3. L'Ufficio di presidenza individua  il  dirigente  dell'organico
consiliare  cui  spettano i compiti che la presente legge attribuisce
al dirigente competente in materia di personale o organizzazione.
   4. Le relazioni sindacali in materia di organizzazione del lavoro,
condizioni ambientali e partecipazione dei lavoratori sono attribuite
all'Ufficio  di  presidenza  e  ai  dirigenti  delle  strutture   del
consiglio, secondo le rispettive competenze. Le altre funzioni di cui
al  titolo  III  spettanti  alla  giunta sono esercitate dalla giunta
stessa sentito il parere dell'Ufficio di residenza.
   5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 2, lett.  g)
dello  Statuto, per le controversie riguardanti il rapporto di lavoro
dei dipendenti del consiglio la giunta delibera  su  proposta  ovvero
acquisito il parere dell Ufficio di presidenza.