Art. 4. Approvazione della graduatoria 1. La giunta regionale approva la graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso. 2. La graduatoria conserva validita' per diciotto mesi dalla data di pubblicazione, durante i quali puo' essere utilizzata per la copertura di un numero di posti non superiore al doppio di quelli messi a concorso che si siano resi vacanti successivamente all'emanazione del bando. 3. La graduatoria approvata e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.