Art. 4.
                   Approvazione della graduatoria
 
   1. La giunta regionale  approva  la  graduatoria  degli  idonei  e
dichiara i vincitori del concorso.
   2.  La graduatoria conserva validita' per diciotto mesi dalla data
di pubblicazione, durante i  quali  puo'  essere  utilizzata  per  la
copertura  di  un  numero  di posti non superiore al doppio di quelli
messi  a  concorso  che  si  siano   resi   vacanti   successivamente
all'emanazione del bando.
   3. La graduatoria approvata e' pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione.