Art. 40.
                         Strutture speciali
 
   1.   Il   consiglio   o   la   giunta  regionale  provvedono  alla
riorganizzazione delle proprie strutture speciali con l'obiettivo  di
ridurre   complessivamente   la  dotazione  organica  in  misura  non
inferiore al dieci per cento, secondo criteri di razionalizzazione  e
contenimento della spesa.
   2.  Nella  dotazione  complessiva  degli  organici del consiglio e
della giunta sono mantenuti indisponibili un numero di posti  pari  a
quello  dei collaboratori di ruolo assegnati alle strutture speciali.
Alla  cessazione  degli  incarichi  i  suddetti  collaboratori   sono
assegnati alle strutture organizzative dell'uno o dell'altro organico
sulla base dei criteri di cui all'art. 45.