Art. 40. Strutture speciali 1. Il consiglio o la giunta regionale provvedono alla riorganizzazione delle proprie strutture speciali con l'obiettivo di ridurre complessivamente la dotazione organica in misura non inferiore al dieci per cento, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa. 2. Nella dotazione complessiva degli organici del consiglio e della giunta sono mantenuti indisponibili un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo assegnati alle strutture speciali. Alla cessazione degli incarichi i suddetti collaboratori sono assegnati alle strutture organizzative dell'uno o dell'altro organico sulla base dei criteri di cui all'art. 45.