Art. 41. Struttura organizzativa e dotazione organica 1. L'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 e' cosi' sostituito: "Art. 1. Struttura organizzativa e dotazione organica 1. La struttura organizzativa della Regione e' articolata in direzioni generali, servizi, uffici e unita' operative organiche. 2. La giunta determina la dotazione organica regionale, secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla legge. Qualora la determinazione della dotazione organica comporti maggiori oneri finanziari si provvede con legge. 3. La giunta costituisce le direzioni generali, i servizi, gli uffici e gli uffici funzionali di cui all'art. 4 e ne definisce contestualmente le competenze. 4. La giunta definisce altresi': a) la ripartizione della dotazione organica in qualifiche funzionali; b) i profili in cui si articolano le qualifiche funzionali e la ripartizione in tali profili dei posti di organico assegnati ad ogni qualifica; c) l'articolazione della dotazione organica per direzioni generali; d) la declaratoria delle mansioni, nel rispetto delle definizioni di cui all'art. 26 e sulla base del contenuto della prestazione richiesta. 5. Il direttore generale, su proposta del responsabile di servizio, costituisce le unita' operative organiche e ne attribuisce la responsabilita' con i criteri previsti per gli incarichi dirigenziali. 6. Il direttore generale definisce, altresi', le competenze analitiche delle strutture organizzative. 7. Le funzioni che la legge regionale attribuisce alla giunta in materia di strutture organizzative e di dotazione organica vengono svolte, per quanto riguarda l'organico consiliare, dal consiglio regionale o dall'Uficio di Presidenza secondo le rispettive competenze che saranno individuate con deliberazione consiliare.".