Art. 41.
            Struttura organizzativa e dotazione organica
 
   1.  L'art.  1 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 e' cosi'
sostituito:
 
                              "Art. 1.
            Struttura organizzativa e dotazione organica
 
   1. La struttura  organizzativa  della  Regione  e'  articolata  in
direzioni generali, servizi, uffici e unita' operative organiche.
   2.  La giunta determina la dotazione organica regionale, secondo i
limiti ed i criteri stabiliti dalla legge. Qualora la  determinazione
della  dotazione  organica  comporti  maggiori  oneri  finanziari  si
provvede con legge.
   3.  La  giunta  costituisce  le direzioni generali, i servizi, gli
uffici e gli uffici funzionali di  cui  all'art.  4  e  ne  definisce
contestualmente le competenze.
   4. La giunta definisce altresi':
     a)  la  ripartizione  della  dotazione  organica  in  qualifiche
funzionali;
     b) i profili in cui si articolano le qualifiche funzionali e  la
ripartizione  in tali profili dei posti di organico assegnati ad ogni
qualifica;
     c)  l'articolazione  della  dotazione  organica  per   direzioni
generali;
     d)   la   declaratoria   delle   mansioni,  nel  rispetto  delle
definizioni di cui all'art. 26  e  sulla  base  del  contenuto  della
prestazione richiesta.
   5.   Il  direttore  generale,  su  proposta  del  responsabile  di
servizio, costituisce le unita' operative organiche e ne  attribuisce
la   responsabilita'   con  i  criteri  previsti  per  gli  incarichi
dirigenziali.
   6.  Il  direttore  generale  definisce,  altresi',  le  competenze
analitiche delle strutture organizzative.
   7.  Le  funzioni che la legge regionale attribuisce alla giunta in
materia di strutture organizzative e di  dotazione  organica  vengono
svolte,  per  quanto  riguarda  l'organico  consiliare, dal consiglio
regionale  o  dall'Uficio  di  Presidenza   secondo   le   rispettive
competenze che saranno individuate con deliberazione consiliare.".