Art. 42. Direzione generale 1. Nella legge regionale n. 44 del 1984 dopo l'art. 1 e' aggiunto il seguente: "Art. 1-bis Direzione generale 1. La direzione generale, struttura organizzativa sovraordinata rispetto al servizio, si configura quale vasta area operativa omogenea costituita da piu' servizi competenti su funzioni generali di grande rilevanza o su uno o piu' settori fra loro interconnessi, nonche' da funzioni, programmi e progetti complessi avente carattere interdisciplinare e richiedenti l'apporto organizzativo di strutture diverse.".