Art. 42.
                         Direzione generale
 
   1.  Nella legge regionale n. 44 del 1984 dopo l'art. 1 e' aggiunto
il seguente:
 
                             "Art. 1-bis
                         Direzione generale
 
   1. La direzione generale,  struttura  organizzativa  sovraordinata
rispetto  al  servizio,  si  configura  quale  vasta  area  operativa
omogenea costituita da piu' servizi competenti su  funzioni  generali
di  grande  rilevanza o su uno o piu' settori fra loro interconnessi,
nonche' da funzioni, programmi e progetti complessi avente  carattere
interdisciplinare  e richiedenti l'apporto organizzativo di strutture
diverse.".