Art. 43. Ulteriori modifiche della legge regionale n. 44 del 1984 1. Nel secondo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 44 del 1984 la parola "legge" e' sostituita dalla seguente: "deliberazione". 2. Nell'art. 4 della legge regionale n. 44 del 1984 sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma primo sono soppresse le seguenti parole: "a norma del 3 comma dall'art. 1 della presente legge"; b) il comma secondo e' sostituito dal seguente: "L'atto che istituisce gli uffici funzionali individua la direzione generale in cui essi sono inseriti.". 3. Nell'art. 5 della legge regionale n. 44 del 1984 dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "I responsabili delle unita' operative organiche sono scelti tra i dipendenti appartenenti alla qualifica funzionale che precede immediatamente quella dirigenziale.". 4. Nell'art. 10 della legge regionale n. 44 del 1984 sono apportate le seguenti modifiche: a) nel primo comma le parole "a norma degli articoli 1 e 2, ultimo comma della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dalla giunta regionale"; b) nel terzo comma la locuzione "al ruolo unico regionale" e' sostituita dalla seguente: "agli organici regionali". 5. Nell'art. 11 della legge regionale n. 44 del 1984 sono apportate le seguenti modifiche: a) nel secondo comma la locuzione "i servizi ad essa assegnati sono posti" e' sostituita dalla seguente: "le direzioni generali ad essa assegnate sono poste"; b) nel medesimo secondo comma le parole "art. 25, ultimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "art. 22, comma 3"; c) nel quarto comma sono soppresse le seguenti parole ", sentita la competente commissione consiliare". 6. La lettera c) del terzo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 44 del 1984 e' soppressa e la lettera b) dello stesso comma e' cosi' riformulata: " b) con atto della giunta regionale nel caso di gruppo che interessi servizi di diversi assessorati nonche' per le esigenze di cui al secondo comma.". 7. Nell'art. 26 della legge regionale n. 44 del 1984 sono apportate le seguenti modifiche: a) nel primo comma le parole "in un unico ruolo organico" sono sostituite dalle seguenti: "in due organici, ai sensi del comma 3 dell'articolo 46 dello Statuto."; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Gli organici comprendono otto qualifiche e la funzione dirigenziale, articolata in un'unica qualifica ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 41 del 1992 e successive modifiche."; c) nel terzo comma e' soppressa la seguente locuzione: "e la funzione dirigenziale"; d) nel medesimo terzo comma sono soppressi gli ultimi due alinea. 8. Sino alla ridefinizione della struttura organizzativa di cui all'articolo 44, restano in vigore le strutture di cui agli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 44 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni.