Art. 43.
      Ulteriori modifiche della legge regionale n. 44 del 1984
 
   1. Nel secondo comma dell'art. 2 della legge regionale n.  44  del
1984 la parola "legge" e' sostituita dalla seguente: "deliberazione".
   2. Nell'art. 4 della legge regionale n. 44 del 1984 sono apportate
le seguenti modifiche:
     a)  nel  comma primo sono soppresse le seguenti parole: "a norma
del 3 comma dall'art. 1 della presente legge";
     b)  il  comma  secondo  e'  sostituito dal seguente: "L'atto che
istituisce gli uffici funzionali individua la direzione  generale  in
cui essi sono inseriti.".
   3.  Nell'art. 5 della legge regionale n. 44 del 1984 dopo il primo
comma e' aggiunto il seguente:
   "I responsabili delle unita' operative organiche sono scelti tra i
dipendenti  appartenenti  alla  qualifica  funzionale   che   precede
immediatamente quella dirigenziale.".
   4.  Nell'art.  10  della  legge  regionale  n.  44  del  1984 sono
apportate le seguenti modifiche:
     a) nel primo comma le parole "a norma  degli  articoli  1  e  2,
ultimo  comma  della  presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"dalla giunta regionale";
     b) nel terzo comma la locuzione "al ruolo  unico  regionale"  e'
sostituita dalla seguente: "agli organici regionali".
   5.  Nell'art.  11  della  legge  regionale  n.  44  del  1984 sono
apportate le seguenti modifiche:
     a) nel secondo comma la locuzione "i servizi ad  essa  assegnati
sono  posti"  e' sostituita dalla seguente: "le direzioni generali ad
essa assegnate sono poste";
     b) nel medesimo secondo comma le parole "art. 25, ultimo  comma"
sono sostituite dalle seguenti: "art. 22, comma 3";
     c) nel quarto comma sono soppresse le seguenti parole ", sentita
la competente commissione consiliare".
   6.  La  lettera  c)  del  terzo  comma  dell'art.  13  della legge
regionale n. 44 del 1984 e' soppressa e la lettera  b)  dello  stesso
comma e' cosi' riformulata:
    "  b)  con  atto  della  giunta  regionale nel caso di gruppo che
interessi servizi di diversi assessorati nonche' per le  esigenze  di
cui al secondo comma.".
   7.  Nell'art.  26  della  legge  regionale  n.  44  del  1984 sono
apportate le seguenti modifiche:
     a) nel primo comma le parole "in un unico ruolo  organico"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "in  due organici, ai sensi del comma 3
dell'articolo 46 dello Statuto.";
     b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
   "Gli  organici  comprendono  otto   qualifiche   e   la   funzione
dirigenziale,  articolata  in un'unica qualifica ai sensi dell'art. 5
della legge regionale n. 41 del 1992 e successive modifiche.";
     c) nel terzo comma e' soppressa la  seguente  locuzione:  "e  la
funzione dirigenziale";
     d)  nel  medesimo  terzo  comma  sono  soppressi  gli ultimi due
alinea.
   8. Sino alla ridefinizione della struttura  organizzativa  di  cui
all'articolo  44, restano in vigore le strutture di cui agli articoli
24 e 25 della legge regionale n. 44 del 1984 e  successive  modifiche
ed integrazioni.