Art. 44.
                 Revisione della dotazione organica
                   e delle strutture organizzative
 
   1. La Regione procede, almeno a scadenza triennale, alla revisione
della   propria   dotazione   organica   e  delle  proprie  strutture
organizzative tenendo conto dei seguenti elementi:
     a)  esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale
dell'ente;
     b) carichi di lavoro rilevati e comparazione  dei  risultati  di
strutture analoghe;
     c) delega di funzioni o servizi a soggetti esterni;
     d)  necessita'  di  accorpamento  delle  strutture  per funzioni
omogenee e non duplicazione o sovrapposizione delle medesime.
   2. Nelle more  della  ridefinizione  della  dotazione  organica  a
seguito della prima rilevazione dei carichi di lavoro, da concludersi
entro il 31 dicembre 1994:
     a)  e'  temporaneamente  confermata  la dotazione organica delle
qualifiche non dirigenziali del ruolo regionale prevista dal comma  1
dell'art.  27  della  legge regionale n. 44 del 1984, come sostituito
dal comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 40 del 1993;
     b) la dotazione organica della qualifica di dirigente e' fissata
in 395 unita' con una riduzione pari al 15% della dotazione  organica
complessiva delle preesistenti qualifiche dirigenziali;
     c)  la  Regione  procede  alla  gestione  del  proprio personale
nell'ambito del  tetto  di  spesa  fissato  al  31  agosto  1993,  in
applicazione  dei  principi di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
   3. Sono fatti salvi i posti ad esaurimento previsti dai commi 2  e
3  dell'art.  27 della legge regionale n. 44 del 1984 come sostituiti
rispettivamente dal comma 2 dell'art. 1 della legge  regionale  n.  7
del  1993  e  dal comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 40 del
1993, quelli previsti dal comma 1 dell'art. 3 della  legge  regionale
28 dicembre 1992, n. 48 e dall'art. 10 della legge regionale 1 aprile
1993, n. 18.
   4. Nella dotazione organica della qualifica di dirigente di cui al
comma  2  sono  compresi n. 15 posti da coprirsi tramite incarichi di
responsabilita' di direzione generale.
   5. Entro trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge,  il  consiglio  regionale,  su  proposta della giunta adottata
previo conforme  parere  dell'Ufficio  di  presidenza,  determina  la
ripartizione  tra  il  consiglio e la giunta della dotazione organica
provvisoria, delle strutture organizzative di livello dirigenziale  e
delle   funzioni   dirigenziali   diverse  dalla  responsabilita'  di
struttura nel rispetto dei seguenti limiti massimi che realizzano una
riduzione delle strutture e delle funzioni esistenti pari al 30%:
     a) direzioni generali: 15;
     b) servizi: 78;
     c) funzioni dirigenziali a supporto delle direzioni  generali  e
dei servizi: 12;
     d) uffici e funzioni dirigenziali a supporto degli uffici: 290.
   6.  L'Ufficio  di  presidenza  e  la  giunta,  per  gli  ambiti di
rispettiva competenza, entro due mesi dalla ripartizione  di  cui  al
comma  5,  procedono  alla  prima  ridefinizione  delle  strutture di
livello   dirigenziale   e   alla   individuazione   delle   funzioni
dirigenziali diverse dalla responsabilita' di struttura.
   7.   Qualora   a   seguito   della  ridefinizione  delle  funzioni
dirigenziali di cui al comma 6 e della  rilevazione  dei  carichi  di
lavoro risultino posti della qualifica di dirigente da sopprimere, la
giunta  puo'  procedere  a  tale  soppressione  determinando aliquote
annuali sino al 31 dicembre 1998 in relazione alle effettive esigenze
di utilizzazione dei dirigenti in servizio.