Art. 45. Gestione delle risorse umane 1. Nei limiti della dotazione organica la Regione promuove, in relazione ai fabbisogni ed all'esigenza di operare il riequilibrio fra eccedenze e vacanze delle proprie strutture, l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita', di riconversione professionale e di reclutamento del personale quali strumenti di miglioramento organizzativo, di arricchimento professionale, nonche' al fine di perseguire le pari opportunita'. 2. La mobilita' dall'una all'altra delle strutture organizzative della Regione puo essere attuata anche per ragioni di incompatibilita' ambientale. 3. Il dirigente competente in materia di organizzazione attua la mobilita' dei dipendenti tra le direzioni generali. 4. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 32, 34 e 35 del decreto legislativo n. 29 del 1993, la giunta puo' definire specifiche modalita' per l'attuazione della mobilita' interna di cui al presente articolo. 5. La Regione, in relazione alle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale dei dipendenti, adotta iniziative di formazione, anche tramite convenzioni con istituti universitari, scuole di perfezionamento o altri enti o istituti specializzati. La formazione professionale e' strumento di promozione delle pari opportunita'.