Art. 45.
                    Gestione delle risorse umane
 
   1.  Nei  limiti  della  dotazione organica la Regione promuove, in
relazione ai fabbisogni ed all'esigenza di  operare  il  riequilibrio
fra   eccedenze   e   vacanze  delle  proprie  strutture,  l'ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione
dei processi  di  mobilita',  di  riconversione  professionale  e  di
reclutamento   del   personale   quali   strumenti  di  miglioramento
organizzativo, di arricchimento professionale,  nonche'  al  fine  di
perseguire le pari opportunita'.
   2.  La  mobilita' dall'una all'altra delle strutture organizzative
della   Regione   puo   essere   attuata   anche   per   ragioni   di
incompatibilita' ambientale.
   3.  Il  dirigente competente in materia di organizzazione attua la
mobilita' dei dipendenti tra le direzioni generali.
   4. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli  32,  34  e  35  del
decreto   legislativo  n.  29  del  1993,  la  giunta  puo'  definire
specifiche modalita' per l'attuazione della mobilita' interna di  cui
al presente articolo.
   5.  La  Regione,  in  relazione  alle  esigenze di formazione e di
aggiornamento professionale  dei  dipendenti,  adotta  iniziative  di
formazione,  anche  tramite  convenzioni  con  istituti universitari,
scuole di perfezionamento o altri enti o istituti  specializzati.  La
formazione  professionale  e'  strumento  di  promozione  delle  pari
opportunita'.