Art. 49.
               Disposizioni transitorie per l'accesso
 
   1.  Fino  all'entrata  in vigore del regolamento di cui al comma 1
dell'art. 3, la disciplina per lo  svolgimento  dei  concorsi  e'  la
seguente:
     a) per l'accesso alle qualifiche non dirigenziali, si applica la
legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, in quanto compatibile con la
presente  legge  e  con i principi del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29; il componente della commissione esaminatrice di cui alla
lettera c) del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale  n.  27  del
1985 e' designato dalla giunta regionale;
     b)  per  l'accesso alla qualifica dirigenziale si applica l'art.
21 della legge regionale n. 41 del 1992 in quanto compatibile con  la
presente  legge; la valutazione di cui al comma 2 di detto art. 21 e'
tesa ad accertare le conoscenze previste dalle lettere  a)  e  b)  di
tale disposizione.
   2.  In  attuazione dei principi di cui al comma 9 dell'art. 28 del
decreto legislativo n. 29 del 1993 il 50% dei posti  della  qualifica
di  dirigente di cui al comma 2 dell'art. 44, conferibili mediante il
concorso disciplinato dalla  legge  regionale  n.  41  del  1992,  e'
attribuito  mediante concorso per titoli di servizio, professionali e
di cultura integrato da colloquio.
   3. Al concorso di cui al comma 2, da indire entro sessanta  giorni
dall'entrata   in   vigore  della  presente  legge,  sono  ammessi  a
partecipare  i  dipendenti  in  possesso  del   diploma   di   laurea
appartenenti  alle  qualifiche  funzionali  VII  e  VIII, che abbiano
maturato almeno cinque anni  di  effettivo  servizio  nelle  medesime
qualifiche.  Il  bando  prevede un'adeguata valutazione dei titoli di
servizio definendo in particolare  il  punteggio  per  ogni  anno  di
anzianita' eccedente il requisito di ammissione.
   4.  Il  conferimento  della qualifica dirigenziale ai vincitori e'
effettuato  sui  posti  della  dotazione  organica  conseguente  alla
rilevazione dei carichi di lavoro.