Art. 50.
              Disposizioni transitorie per la dirigenza
 
   1.  Le  qualifiche  di dirigente della I e della II qualifica sono
conservate  ad  personam  fino  all'adozione  del  provvedimento   di
attribuzione  della qualifica di dirigente prevista dall'art. 5 della
legge regionale n. 41 del 1992, come sostituito dalla presente legge.
   2. Il  personale  di  cui  al  comma  1  mantiene  il  trattamento
economico  in godimento alla data di entrata in vigore della presente
legge fino alla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo
delle aree dirigenziali. Fino a tale data, al  personale  che  accede
alla  qualifica di dirigente compete il trattamento economico in atto
previsto per la ex prima qualifica dirigenziale.
   3. Al personale proveniente dalla  ex  prima  qualifica  cui  sono
conferiti  incarichi  di  direzione  di  strutture  del  livello piu'
elevato e' tuttavia corrisposto,  per  la  durata  dell'incarico,  il
trattamento economico gia' corrispondente a detto incarico.
   4.  Gli  incarichi  di  direzione  e  di  coordinamento  conferiti
precedentemente all'entrata in vigore della  presente  legge  cessano
all'atto   della  revisione  delle  strutture  organizzative  di  cui
all'art. 44 secondo i termini di cui ai commi  5  e  6  dello  stesso
articolo.
   5. Nelle more della revisione delle strutture organizzative di cui
all'art.   44,   i   dirigenti   cui  e'  conferito  un  incarico  di
coordinamento svolgono le loro funzioni secondo quanto  previsto  dal
comma  1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni.
   6. Fino alla nomina  dei  direttori  generali,  la  competenza  di
questi  ultimi  relativa  al  conferimento  di  incarichi  e mansioni
superiori ai sensi dell'art. 57 del decreto  legislativo  n.  29  del
1993 e successive modifiche e' esercitata dalla giunta.
   7. Fino all'attuazione delle disposizioni che definiscono i limiti
dei  poteri  di  spesa  dei  dirigenti,  l'attribuzione  di  mansioni
superiori e disposta dalla giunta.