Art. 51.
                  Applicazione agli enti dipendenti
                            dalla Regione
 
   1. Per gli enti pubblici non economici dipendenti  dalla  Regione,
compresi  gli Istituti autonomi per le case popolari, i provvedimenti
amministrativi, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, per i quali  la
presente  legge  prevede  la  competenza del consiglio e della giunta
regionale sono adottati dagli organi istituzionali di  ciascun  ente,
secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
   2. Salvo diverse disposizioni di legge, gli organi deliberativi di
enti,  istituti  ed  aziende regionali di cui al comma 1 dell'art. 47
dello Statuto, entro tre mesi dall'entrata in vigore  della  presente
legge,  presentano  alla  giunta  un  progetto di ridefinizione della
dotazione organica e della struttura organizzativa, nel rispetto  del
limite  massimo della dotazione esistente. Alla scadenza del suddetto
termine, la giunta provvede anche in assenza di detto progetto.
   3. L'eventuale istituzione di una direzione generale  puo'  essere
approvata  dalla  giunta  in  presenza  di  funzioni  di  particolare
rilevanza e complessita'.