Art. 52. Modifiche della legge regionale n. 46 del 1990 1. 11 comma 3 dell'art. 29 della legge regionale 19 ottobre 1990, n. 46 e' cosi' sostituito: "3. Alle aziende e' assegnata una prima dotazione organica di personale indicata nella tabella di cui all'Allegato A. Nei limiti massimi fissati in tale tabella, la giunta regionale, previa rilevazione dei carichi di lavoro e tenuto conto dei limiti derivanti dalla capacita' di spesa, ridefinisce la dotazione organica delle Aziende, sentiti i rispettivi Consigli di amministrazione.". 2. Nel comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 46 del 1990 le parole "dall'entrata in vigore della legge indicata dal terzo comma dell'art. 29 con la quale saranno ridefinite le piante organiche delle Aziende" sono sostituite dalle seguenti: "dall'emanazione del provvedimento indicato dal comma 3 dell'art. 29 con il quale saranno ridifinite le piante organiche delle Aziende". 3. Nel comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 46 del 1990 le parole "dall'entrata in vigore della legge indicata dal terzo comma dell'art. 29 con la quale saranno ridefinite le piante organiche delle Aziende" sono sostituite dalle seguenti: "dall'emanazione del provvedimento indicato dal comma 3 dell'art. 29 con il quale saranno ridefinite le piante organiche delle Aziende".