Art. 52.
           Modifiche della legge regionale n. 46 del 1990
 
   1. 11 comma 3 dell'art. 29 della legge regionale 19 ottobre  1990,
n. 46 e' cosi' sostituito:
   "3.  Alle  aziende  e'  assegnata  una prima dotazione organica di
personale indicata nella tabella di cui all'Allegato  A.  Nei  limiti
massimi   fissati  in  tale  tabella,  la  giunta  regionale,  previa
rilevazione dei carichi di lavoro e tenuto conto dei limiti derivanti
dalla capacita' di spesa, ridefinisce  la  dotazione  organica  delle
Aziende, sentiti i rispettivi Consigli di amministrazione.".
   2.  Nel  comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 46 del 1990
le parole "dall'entrata in vigore  della  legge  indicata  dal  terzo
comma  dell'art.  29  con  la  quale  saranno  ridefinite  le  piante
organiche   delle   Aziende"   sono   sostituite   dalle    seguenti:
"dall'emanazione  del provvedimento indicato dal comma 3 dell'art. 29
con il quale saranno ridifinite le piante organiche delle Aziende".
   3. Nel comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 46  del  1990
le  parole  "dall'entrata  in  vigore  della legge indicata dal terzo
comma  dell'art.  29  con  la  quale  saranno  ridefinite  le  piante
organiche    delle   Aziende"   sono   sostituite   dalle   seguenti:
"dall'emanazione del provvedimento indicato dal comma 3 dell'art.  29
con il quale saranno ridefinite le piante organiche delle Aziende".