Art. 6.
                          Incompatibilita'
 
   1.   Il   dipendente   regionale  non  puo'  esercitare  attivita'
commerciali, industriali o professionali,  ovvero  assumere  impieghi
alle dipendenze di soggetti pubblici o privati.
   2.  Su  richiesta  dell'interessato  il  dirigente  competente  in
materia di personale puo'  autorizzare  l'accettazione  di  incarichi
temporanei  ed  occasionali  a favore di soggetti pubblici o privati,
ovvero l'assunzione di cariche in societa' non aventi fini di  lucro.
L'autorizzazione    viene   concessa   dopo   avere   verificato   la
compatibilita' con gli obblighi derivanti dal  rapporto  di  servizio
con  la  Regione  e  sempre  che  non  ostino ragioni di opportunita'
particolarmente  in  relazione  alla  esigenza   di   assicurare   la
trasparenza dell'operato della amministrazione.
   3. A tal fine la giunta provvede a:
     a)    determinare    criteri    oggettivi    a   cui   attenersi
nell'autorizzare l'espletamento  di  incarichi  o  l'esercizio  delle
cariche di cui al comma 2;
     b)  individuare  le  tipologie  di  incarichi  che,  per le loro
caratteristiche, si  intendono  autorizzati  decorso  un  determinato
lasso   di   tempo   dalla  domanda  senza  che  sia  intervenuto  un
provvedimento di diniego o una richiesta  di  ulteriori  elementi  di
valutazione.
   4.  Il  dirigente  competente  in  materia di personale diffida il
dipendente che svolga un'attivita' incompatibile  ad  eliminare  tale
situazione  fissandogli  un termine a pena di decadenza dall'impiego.
E'  peraltro  fatta  salva   -   pur   rimossa   la   situazione   di
incompatibilita' - l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.
   5.  La  giunta  istituisce  un elenco degli incarichi attribuiti o
autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del  presente  articolo,
con indicazione dei relativi compensi.
   6,  Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora
il dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o  cariche
su designazione o nomina della Regione.