Art. 6. Incompatibilita' 1. Il dipendente regionale non puo' esercitare attivita' commerciali, industriali o professionali, ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati. 2. Su richiesta dell'interessato il dirigente competente in materia di personale puo' autorizzare l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali a favore di soggetti pubblici o privati, ovvero l'assunzione di cariche in societa' non aventi fini di lucro. L'autorizzazione viene concessa dopo avere verificato la compatibilita' con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio con la Regione e sempre che non ostino ragioni di opportunita' particolarmente in relazione alla esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato della amministrazione. 3. A tal fine la giunta provvede a: a) determinare criteri oggettivi a cui attenersi nell'autorizzare l'espletamento di incarichi o l'esercizio delle cariche di cui al comma 2; b) individuare le tipologie di incarichi che, per le loro caratteristiche, si intendono autorizzati decorso un determinato lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di valutazione. 4. Il dirigente competente in materia di personale diffida il dipendente che svolga un'attivita' incompatibile ad eliminare tale situazione fissandogli un termine a pena di decadenza dall'impiego. E' peraltro fatta salva - pur rimossa la situazione di incompatibilita' - l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari. 5. La giunta istituisce un elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo, con indicazione dei relativi compensi. 6, Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione.