Art. 8.
                      Tipologia delle sanzioni
 
   1. Fermo restando quanto previsto dal  comma  3  dell'art.  1,  il
dipendente  che contravviene ai doveri connessi al proprio ufficio e'
soggetto,    in    relazione    alla    gravita'     dell'infrazione,
all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
     a) richiamo scritto;
     b) multa;
     c) sospensione dal servizio;
     d) licenziamento disciplinare.
   2. Al dipendente che abbia commesso la medesima infrazione, per la
quale  nel  biennio  precedente  gli  sia stata inflitta una sanzione
disciplinare,  puo'  essere  applicata  la  sanzione   immediatamente
superiore.