Art. 8. Tipologia delle sanzioni 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1, il dipendente che contravviene ai doveri connessi al proprio ufficio e' soggetto, in relazione alla gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: a) richiamo scritto; b) multa; c) sospensione dal servizio; d) licenziamento disciplinare. 2. Al dipendente che abbia commesso la medesima infrazione, per la quale nel biennio precedente gli sia stata inflitta una sanzione disciplinare, puo' essere applicata la sanzione immediatamente superiore.