Art. 9.
                    Richiamo, multa e sospensione
 
   1.  Il richiamo scritto e' comminato per lievi inadempimenti degli
obblighi del lavoratore.
   2. La multa consiste in  una  trattenuta  sulla  retribuzione  non
superiore all'importo di quattro ore lavorative.
   3.  La  sospensione  dal  servizio  ha una durata massima di dieci
giorni e comporta la privazione della retribuzione.
   4. La multa e' inflitta per:
     a)  negligenza  in  servizio  o  inosservanza  di  direttive   o
istruzioni  impartite  dal responsabile della struttura organizzativa
d'appartenenza;
     b) violazione degli obblighi di collaborazione;
     c) reiterata violazione degli obblighi  inerenti  all'orario  di
lavoro;
     d) contegno scorretto o offensivo;
     e) non grave violazione delle disposizioni in materia di segreto
d'ufficio.
   5. La sospensione dal servizio e' inflitta per:
     a)  tolleranza  da  parte  dei  responsabili  delle strutture di
comportamenti sanzionabili dei dipendenti appartenenti alle strutture
da loro dirette;
     b) grave violazione delle disposizioni  in  materia  di  segreto
d'ufficio;
     c) non grave violazione delle disposizioni sull'incompatibilita'
di cui all'art. 6;
     d) comportamenti consistenti nell'illecito uso di beni pubblici;
     e)  assenza ingiustificata per un periodo non superiore a cinque
giorni lavorativi.