Art. 9. Richiamo, multa e sospensione 1. Il richiamo scritto e' comminato per lievi inadempimenti degli obblighi del lavoratore. 2. La multa consiste in una trattenuta sulla retribuzione non superiore all'importo di quattro ore lavorative. 3. La sospensione dal servizio ha una durata massima di dieci giorni e comporta la privazione della retribuzione. 4. La multa e' inflitta per: a) negligenza in servizio o inosservanza di direttive o istruzioni impartite dal responsabile della struttura organizzativa d'appartenenza; b) violazione degli obblighi di collaborazione; c) reiterata violazione degli obblighi inerenti all'orario di lavoro; d) contegno scorretto o offensivo; e) non grave violazione delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio. 5. La sospensione dal servizio e' inflitta per: a) tolleranza da parte dei responsabili delle strutture di comportamenti sanzionabili dei dipendenti appartenenti alle strutture da loro dirette; b) grave violazione delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio; c) non grave violazione delle disposizioni sull'incompatibilita' di cui all'art. 6; d) comportamenti consistenti nell'illecito uso di beni pubblici; e) assenza ingiustificata per un periodo non superiore a cinque giorni lavorativi.