Art. 2.
                   Strumenti urbanistici attuativi
 
   1. Le previzioni  dei  piani  regolatori  generali  relative  alle
grandi   strutture   di   vendita  sono  attuate  a  mezzo  di  piani
particolareggiati di esecuzione o lottizzazioni convenzionate redatti
in conformita' alle direttive indicate nell'articolo 1, fermo  quanto
previsto dall'articolo 35 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375.
   2.  In  deroga  all'articolo  12 della legge regionale 31 dicembre
1984, n. 74, e, gli strumenti urbanistici attuativi di cui  al  primo
comma  sono  trasmessi  alla Regione e si intendono approvati qualora
nel  termine  di  novanta  giorni  dal  loro  ricevimento  la  Giunta
regionale non abbia comunicato le proprie determinazioni.
   3.   Si   osservano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  2  e  3
dell'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre  1984,  n.  74,  e
successive modificzioni.