Art. 3.
   Recupero del patrimonio edilizio esistente ai fini commerciali
 
   1.  La  modifica  delle  destinazioni  d'uso per l'insediamento di
grandi strutture di vendita  e'  ammesso  solo  in  conformita'  alle
specifiche previsioni degli strumenti urbanistici.
   2. Le modifiche delle destinazioni d'uso di cui primo comma, anche
in  assenza  di  opere  edilizie, sono soggette ad autorizzazione del
sindaco,  rilasciata  in  conformita'  alle  disposizioni  recate  in
materia  dalla  legge  regionale  emanata  in attuazione dell'art. 25
della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
   3. Per gli edifici e i complessi edilizi esistenti per i quali  si
rendano  opportune  modifiche  della  destinazione  d'uso  al fine di
localizzarvi strutture di grande distribuzione in  difformita'  dalle
previsioni  del  piano  regolatore,  dovra'  procedersi  ad  apposita
variante, adottata nel rispetto della legge regionale 21 maggio 1980,
n. 59.
   La presente legge e' pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
    Firenze, 21 luglio 1994.
 
                                CHITI
 
  (La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 14
giugno 1994 ed e' stata vistata dal Commissario  del  Governo  il  15
luglio 1994).