Art. 3. Recupero del patrimonio edilizio esistente ai fini commerciali 1. La modifica delle destinazioni d'uso per l'insediamento di grandi strutture di vendita e' ammesso solo in conformita' alle specifiche previsioni degli strumenti urbanistici. 2. Le modifiche delle destinazioni d'uso di cui primo comma, anche in assenza di opere edilizie, sono soggette ad autorizzazione del sindaco, rilasciata in conformita' alle disposizioni recate in materia dalla legge regionale emanata in attuazione dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 3. Per gli edifici e i complessi edilizi esistenti per i quali si rendano opportune modifiche della destinazione d'uso al fine di localizzarvi strutture di grande distribuzione in difformita' dalle previsioni del piano regolatore, dovra' procedersi ad apposita variante, adottata nel rispetto della legge regionale 21 maggio 1980, n. 59. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 21 luglio 1994. CHITI (La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 14 giugno 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 15 luglio 1994).