Art. 2 1. L'art. 7, comma 2 della legge regionale 5 agosto 1993, n. 47 e' sostituito dal seguente: "2. Le tessere di libera circolazione, rilasciate entro il termine indicato al primo comma, perdono validita': al momento dell'entrata in vigore, degli artt. 2 e 6, le lettere rilasciate entro il 30 giugno 1993; il quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore degli artt. 2 e 6, le tessere rilasciate dopo il 30 giugno 1993 ed entro il 31 dicembre 1993; il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore degli artt. 2 e 6, le tessere rilasciate dopo il 31 dicembre 1993 ed entro il 30 giugno 1994; il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore degli artt. 2 e 6, le tessere rilasciate dopo il 30 giugno 1994. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 29 luglio 1994 CHITI (La presente legge approvata dal Consiglio regionale il 21 giugno 1994 e' stata vistata dal Commissario del Governo il 25 luglio 1994).