Art. 2
 
   1. L'art. 7, comma 2 della legge regionale 5 agosto 1993, n. 47 e'
sostituito dal seguente:
    "2.  Le  tessere  di  libera  circolazione,  rilasciate  entro il
termine indicato al primo comma, perdono validita':
     al momento dell'entrata in vigore, degli artt. 2 e 6, le lettere
rilasciate entro il 30 giugno 1993;
     il quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in  vigore
degli  artt.  2  e 6, le tessere rilasciate dopo il 30 giugno 1993 ed
entro il 31 dicembre 1993;
     il trentesimo giorno successivo a quello di  entrata  in  vigore
degli  artt. 2 e 6, le tessere rilasciate dopo il 31 dicembre 1993 ed
entro il 30 giugno 1994;
     il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di  entrata  in
vigore  degli  artt.  2  e 6, le tessere rilasciate dopo il 30 giugno
1994.
   La presente legge e' pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
    Firenze, 29 luglio 1994
 
                                CHITI
 
   (La presente legge approvata dal Consiglio regionale il 21  giugno
1994 e' stata vistata dal Commissario del Governo il 25 luglio 1994).