Art. 2 C o n v e n z i o n i 1. Le convenzioni stabiliscono le forme di assistenza che le Organizzazioni firmatarie si impegnano ad esercitare a favore degli Utenti di Motori Agricoli che ne facciano richiesta. Tali forme comprendono di norma: a) la raccolta e la compilazione delle dichiarazioni di cui all'art. 17 del decreto ministeriale del 6 agsoto 1963, n. 225; b) la presentazione agli Enti Delegati delle dichiarazioni di cui alla precedente lett. a) nonche' dei libretti di controllo e dei libretti supplementari di cui all'art. 21 del decreto gia' citato; c) il ritiro dei controbuoni di prelevamento da distribuire agli Utenti; d) la presentazione delle denunce di cui all'art. 24 del medesimo decreto; e) altre attivita' tendenti a facilitare lo svolgimento degli adempimenti prescritti a carico degli utenti per l'ammissione ai benefici della presente legge. 2. Le convenzioni definiscono altresi' l'ammontare dei contributi regionali che sono commisurati alle prestazioni di assistenza effettivamente svolte dalle Organizzazioni firmatarie, nell'ambito dello stanziamento complessivo a tal fine corrisposto con legge di bilancio. 3. Le convenzioni possono altresi' prevedere l'impegno delle Organizzazioni firmatarie ad effettuare attivita' di rilevazione dei dati concernenti l'utilizzazione dei carburanti e dei combustibili agevolati nonche' specifiche forme di collaborazione con gli Enti delegati che ne facciano richiesta.