Art. 2
                        C o n v e n z i o n i
 
   1. Le convenzioni stabiliscono  le  forme  di  assistenza  che  le
Organizzazioni  firmatarie  si impegnano ad esercitare a favore degli
Utenti di Motori Agricoli che ne facciano richiesta.
   Tali forme comprendono di norma:
     a) la raccolta e la  compilazione  delle  dichiarazioni  di  cui
all'art. 17 del decreto ministeriale del 6 agsoto 1963, n. 225;
     b)  la  presentazione  agli Enti Delegati delle dichiarazioni di
cui alla precedente lett. a) nonche' dei libretti di controllo e  dei
libretti supplementari di cui all'art. 21 del decreto gia' citato;
     c) il ritiro dei controbuoni di prelevamento da distribuire agli
Utenti;
     d)  la  presentazione  delle  denunce  di  cui  all'art.  24 del
medesimo decreto;
     e) altre attivita' tendenti a facilitare  lo  svolgimento  degli
adempimenti  prescritti  a  carico  degli  utenti per l'ammissione ai
benefici della presente legge.
   2. Le convenzioni definiscono altresi' l'ammontare dei  contributi
regionali   che  sono  commisurati  alle  prestazioni  di  assistenza
effettivamente svolte dalle  Organizzazioni  firmatarie,  nell'ambito
dello  stanziamento  complessivo  a tal fine corrisposto con legge di
bilancio.
   3. Le  convenzioni  possono  altresi'  prevedere  l'impegno  delle
Organizzazioni  firmatarie ad effettuare attivita' di rilevazione dei
dati concernenti l'utilizzazione dei carburanti  e  dei  combustibili
agevolati  nonche'  specifiche  forme  di collaborazione con gli Enti
delegati che ne facciano richiesta.