Art. 3
                         C o n t r i b u t i
 
   Agli  oneri  derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa
fronte con la seguente variazione da apportarsi, per analogo importo,
agli stati di previsione della competenza e della cassa  della  parte
spesa del bilancio 1994:
   (Omissis).
   Agli oneri per gli esercizi successivi si provvedera' con relativa
legge di bilancio.
   La  presente  legge  e'  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
    Firenze, 29 luglio 1994.
 
                                CHITI
 
   (La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 5
luglio  1994  e  viene promulgata per decorrenza dei termini ai sensi
del primo comma dell'art. 127 della Costituzione).