Art. 3 C o n t r i b u t i Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con la seguente variazione da apportarsi, per analogo importo, agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spesa del bilancio 1994: (Omissis). Agli oneri per gli esercizi successivi si provvedera' con relativa legge di bilancio. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 29 luglio 1994. CHITI (La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 5 luglio 1994 e viene promulgata per decorrenza dei termini ai sensi del primo comma dell'art. 127 della Costituzione).