Art. 11. Norma finale 1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni della disciplina vigente in materia. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 10 agosto 1994. BARBINI (incaricato con D.P.G.R. n. 601/26-7-1994) (La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 25 luglio 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 29 luglio 1994).