Art. 11.
                            Norma finale
 
   1.  Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le
disposizioni della disciplina vigente in materia.
    La presente legge e' pubblicata sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art.  28  dello
Statuto  e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
    Firenze, 10 agosto 1994.
 
                               BARBINI
             (incaricato con D.P.G.R. n. 601/26-7-1994)
 
   (La presente legge e' stata approvata dal Consiglio  Regionale  il
25  luglio 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 29
luglio 1994).