Art. 3. Modalita' e forme di caccia 1. L'esercizio venatorio e' consentito dal 18 settembre 1994 al 30 gennaio 1995, da appostamento fisso, temporaneo e/o in forma vagante con l'ausilio del cane. 2. L'opzione sulla forma di caccia, di cui all'art. 28 della legge regionale n. 3/1994, non e' operante nella stagione venatoria regolamentata dalla presente legge. 3. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 30 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. 4. La caccia al cinghiale e' disciplinata secondo le norme in vigore. 5. E vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, prelevare materiale fresco da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. 6. Tutti i terreni devono essere liberati dagli appostamenti temporanei, a cura dei fruitori, al termine dell'utilizzazione. 7. L'accesso agli appostamenti fissi o temporanei nelle zone dove non e' permessa la caccia vagante, e' consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro. 8. Il cacciatore e' tenuto, alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. E' altresi' tenuto, al termine della caccia, alla raccolta dei bossoli intorno alla postazione usata. 9. Non e' consentita la posta alla beccaccia, ne' la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.