Art. 3.
                     Modalita' e forme di caccia
 
   1. L'esercizio venatorio e' consentito dal 18 settembre 1994 al 30
gennaio 1995, da appostamento fisso, temporaneo e/o in forma  vagante
con l'ausilio del cane.
   2. L'opzione sulla forma di caccia, di cui all'art. 28 della legge
regionale  n.  3/1994,  non  e'  operante  nella  stagione  venatoria
regolamentata dalla presente legge.
   3. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra  il
1 gennaio ed il 30 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane.
   4.  La  caccia  al  cinghiale  e' disciplinata secondo le norme in
vigore.
   5. E vietato, per l'installazione degli  appostamenti  temporanei,
prelevare  materiale  fresco  da  colture  arboree  sia  agricole che
forestali e da piante destinate alla produzione agricola.
   6. Tutti i  terreni  devono  essere  liberati  dagli  appostamenti
temporanei, a cura dei fruitori, al termine dell'utilizzazione.
   7.  L'accesso agli appostamenti fissi o temporanei nelle zone dove
non e' permessa la caccia vagante, e' consentito solo con  il  fucile
smontato o racchiuso in idoneo involucro.
   8.  Il  cacciatore  e'  tenuto,  alla  raccolta  dei bossoli delle
cartucce sparate. E' altresi' tenuto, al termine della  caccia,  alla
raccolta dei bossoli intorno alla postazione usata.
   9.  Non  e'  consentita  la posta alla beccaccia, ne' la caccia da
appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.