Art. 5. Aree contigue ai parchi 1. L'esercizio venatorio nelle aree contigue a parchi naturali regionali si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai soli residenti nei Comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua. 2. Il controllo del prelievo venatorio agisce anche sul numero di capi sia giornaliero che annuale e sul numero di giornate annue secondo i seguenti parametri: a) il numero di capi che ogni cacciatore puo' abbattere giornalmente non puo' superare i 2 di selvaggina stanziale e i 15 di selvaggina migratoria di cui: 1) trampolieri, rallidi, palmipedi non piu' di 5 capi tra i quali non piu' di 3 palmipedi; 2) beccacce non piu' di 2 capi; b) il numero complessivo annuo di capi prelevabile da ogni cacciatore per le seguenti specie non dovra' superare: 1) palmipedi 20; 2) lepri 5; c) il numero complessivo annuo di giornate di caccia da svolgersi all'interno delle aree contigue di cui sopra non potra' superare il numero di 40; d) ogni cacciatore e' tenuto a segnare sul tesserino regionale, nell'apposito spazio, le giornate effettuate all'interno delle aree contigue a parchi naturali regionali.