Art. 5.
                       Aree contigue ai parchi
 
   1.  L'esercizio  venatorio  nelle  aree contigue a parchi naturali
regionali si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai
soli residenti nei Comuni dell'area  naturale  protetta  e  dell'area
contigua.
   2.  Il controllo del prelievo venatorio agisce anche sul numero di
capi sia giornaliero che annuale  e  sul  numero  di  giornate  annue
secondo i seguenti parametri:
     a)  il  numero  di  capi  che  ogni  cacciatore  puo'  abbattere
giornalmente non puo' superare i 2 di selvaggina stanziale e i 15  di
selvaggina migratoria di cui:
     1)  trampolieri,  rallidi,  palmipedi  non  piu' di 5 capi tra i
quali non piu' di 3 palmipedi;
     2) beccacce non piu' di 2 capi;
     b) il numero complessivo  annuo  di  capi  prelevabile  da  ogni
cacciatore per le seguenti specie non dovra' superare:
     1) palmipedi 20;
     2) lepri 5;
     c)  il  numero  complessivo  annuo  di  giornate  di  caccia  da
svolgersi all'interno delle aree contigue di  cui  sopra  non  potra'
superare il numero di 40;
     d)  ogni cacciatore e' tenuto a segnare sul tesserino regionale,
nell'apposito spazio, le giornate effettuate all'interno  delle  aree
contigue a parchi naturali regionali.