Art. 6.
                  Allenamento ed addestramento cani
 
   1.  L'allenamento  dei  cani  e'  consentito, con l'esclusione del
lunedi', del mercoledi' e del venerdi'  di  ogni  settimana,  dal  16
agosto  al  15  settembre  1994  in  aree determinate dalle Province,
tenuto  conto  delle  disposizioni  riguardanti   la   tutela   della
produzione  agricola  (delibera  213/1985 - Consiglio regionale), dal
sorgere del sole alle ore 11 e dalle ore 14 alle ore 19 (ora legale).
   2. L'allenamento e l'addestramento dei cani e' vietato a  meno  di
500 metri da aziende faunistico venatorio o agrituristico venatorie.