Art. 6. Allenamento ed addestramento cani 1. L'allenamento dei cani e' consentito, con l'esclusione del lunedi', del mercoledi' e del venerdi' di ogni settimana, dal 16 agosto al 15 settembre 1994 in aree determinate dalle Province, tenuto conto delle disposizioni riguardanti la tutela della produzione agricola (delibera 213/1985 - Consiglio regionale), dal sorgere del sole alle ore 11 e dalle ore 14 alle ore 19 (ora legale). 2. L'allenamento e l'addestramento dei cani e' vietato a meno di 500 metri da aziende faunistico venatorio o agrituristico venatorie.