Art. 7. Tesserino venatorio 1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dai comuni di residenza, previa esibizione della licenza di caccia e riconsegna del tesserino della stagione venatoria precedente. 2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, dovra' indicare negli appositi spazi del tesserino venatorio, mediante penna indelebile e con numeri arabi, la data, la Provincia di caccia e ogni capo di selvaggina stanziale abbattuta. 3. Il cacciatore dovra' anche indicare il deposito del capo ed il numero complessivo dei capi di selvaggina migratoria abbattuti. 4. Il tesserino e' anche elemento di controllo per la quantita' delle specie prelevate.