Art. 7.
                         Tesserino venatorio
 
   1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere in possesso
del  tesserino  venatorio,  valido  su tutto il territorio nazionale,
rilasciato dai comuni di residenza, previa esibizione  della  licenza
di  caccia  e  riconsegna  del  tesserino  della  stagione  venatoria
precedente.
   2.  Il  cacciatore,  all'inizio  della  giornata venatoria, dovra'
indicare negli appositi spazi del tesserino venatorio, mediante penna
indelebile e con numeri arabi, la data, la Provincia di caccia e ogni
capo di selvaggina stanziale abbattuta.
   3. Il cacciatore dovra' anche indicare il deposito del capo ed  il
numero complessivo dei capi di selvaggina migratoria abbattuti.
   4.  Il  tesserino  e' anche elemento di controllo per la quantita'
delle specie prelevate.