Art. 2.
 
   All'art.  40  della  legge  regionale  11  agosto  1993, n. 55, e'
aggiunto il seguente comma 3:
   "3. - Qualora si disciplini con legge  regionale  lo  scioglimento
delle  Aziende  ed una diversa attribuzione delle funzioni gestionali
del diritto allo studio universitario, nonche' nel  caso  in  cui  in
seguito   all'attivazione   di   processi   di   riorganizzazione   o
ristrutturazione delle aziende si determinano eccedenze di personale,
la Regione, sentite le OO.SS., disporra' la  nuova  collocazione  del
personale,  prioritariamente nel compatto pubblico nel rispetto della
qualifica e della professionalita' posseduta".
   La presente legge e' pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
    Firenze, 5 agosto 1994.
 
                               BARBINI
             (incaricato con D.P.G.R. n. 601/26-7-1994)
   (La presente legge e' stata approvata dal Consiglio  Regionale  il
12  luglio  1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 1
                             agosto 1994).