Art. 2. All'art. 40 della legge regionale 11 agosto 1993, n. 55, e' aggiunto il seguente comma 3: "3. - Qualora si disciplini con legge regionale lo scioglimento delle Aziende ed una diversa attribuzione delle funzioni gestionali del diritto allo studio universitario, nonche' nel caso in cui in seguito all'attivazione di processi di riorganizzazione o ristrutturazione delle aziende si determinano eccedenze di personale, la Regione, sentite le OO.SS., disporra' la nuova collocazione del personale, prioritariamente nel compatto pubblico nel rispetto della qualifica e della professionalita' posseduta". La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 5 agosto 1994. BARBINI (incaricato con D.P.G.R. n. 601/26-7-1994) (La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 12 luglio 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 1 agosto 1994).