Art. 10. Inquadramento nei livelli retributivi 1. Il personale viene inquadrato, con decorrenza dal 1XX febbraio 1994, nei livelli retributivi di cui all'articolo 6 della rispettiva qualifica funzionale di appartenenza. 2. L'inquadramento nel livello retributivo inferiore o superiore avviene nel rispetto del maturato economico formato dallo stipendio mensile spettante per livello, classi e scatti, compresi l'indennita' provinciale del 35 per cento, l'acconto ed il compenso incentivante di cui agli articoli 3 e 6 del regolamento concernente l'accordo sindacale per il personale provinciale relativo al periodo contrattuale 1988-1990, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10, nonche' il premio di produttivita' di cui all'articolo 99- ter del testo coordinato del regolamento organico dei servizi e del personale dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 9 agosto 1983, n. 366, in caso di inquadramento in un livello retributivo cui corrisponda una indennita' integrativa speciale di importo inferiore a quella in godimento, la relativa differenza e' aggiunta al maturato economico ai fini dell'inquadramento. 3. Al personale che fino al 1 febbraio 1994 non ha usufruito del passaggio esclusivamente economico nel livello retributivo di una qualifica funzionale superiore, e' attribuito, in caso di inquadramento ai sensi del comma 2 nel livello retributivo superiore per effetto del maturato economico, un ulteriore scatto nel livello medesimo. 4. Il personale che successivamente al 1 febbraio 1994 ha usufruito del passaggio economico o giuridico nel livello retributivo di una qualifica funzionale superiore per effetto della normativa in vigore, e' reinquadrato ai sensi del presente articolo con effetto dalla data del passaggio di cui sopra, nel rispetto del nuovo maturato economico derivante da tale passaggio di livello. 5. Il personale inquadrato nel livello retributivo inferiore per effetto del comma 2 ottiene, nel rispetto della nuova progressione economica, il passaggio al livello superiore sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. 6. Al personale della settima qualifica funzionale che nel corso dell'anno 1990 aveva maturata I'anzianita' utile per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 43 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e' attribuito nel nuovo assetto retributivo e con decorrenza 1 febbraio 1994 un'ulteriore classe stipendiale. 7. La frazione di biennio maturata al 1 febbraio 1994 e' utile ai fini dell'attribuzione della successiva classe o scatto stipendiale. 8. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al personale non di ruolo che con decorrenza dal 1 febbraio 1994 fruisce della progressione economica di cui all'articolo 4. 9. A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo assetto retributivo non trovano piu' applicazione le norme concernenti la concessione di scatti anticipati. 10. L'inquadramento nei livelli retributivi dei personale comunale e dei consorzi comunali, compresi i segretari, nonche' del personale delle comunita' comprensoriali viene disciplinato nell'accordo di comparto.