Art. 10.
                Inquadramento nei livelli retributivi
 
   1.  Il personale viene inquadrato, con decorrenza dal 1XX febbraio
1994, nei livelli retributivi di cui all'articolo 6 della  rispettiva
qualifica funzionale di appartenenza.
   2.  L'inquadramento  nel livello retributivo inferiore o superiore
avviene nel rispetto del maturato economico formato  dallo  stipendio
mensile spettante per livello, classi e scatti, compresi l'indennita'
provinciale  del  35 per cento, l'acconto ed il compenso incentivante
di cui agli articoli 3 e  6  del  regolamento  concernente  l'accordo
sindacale   per   il   personale   provinciale  relativo  al  periodo
contrattuale 1988-1990, emanato  con  decreto  del  Presidente  della
giunta  provinciale  16  aprile  1991,  n.  10,  nonche' il premio di
produttivita' di cui all'articolo 99- ter del  testo  coordinato  del
regolamento  organico  dei  servizi e del personale dell'Istituto per
l'edilizia  abitativa  agevolata,  approvato  con  deliberazione  del
Consiglio  di  amministrazione  del 9 agosto 1983, n. 366, in caso di
inquadramento  in  un  livello  retributivo   cui   corrisponda   una
indennita'  integrativa  speciale  di  importo  inferiore a quella in
godimento, la relativa differenza e' aggiunta al  maturato  economico
ai fini dell'inquadramento.
   3.  Al  personale che fino al 1 febbraio 1994 non ha usufruito del
passaggio esclusivamente economico nel  livello  retributivo  di  una
qualifica   funzionale   superiore,   e'   attribuito,   in  caso  di
inquadramento ai sensi del comma 2 nel livello retributivo  superiore
per  effetto  del maturato economico, un ulteriore scatto nel livello
medesimo.
   4.  Il  personale  che  successivamente  al  1  febbraio  1994  ha
usufruito del passaggio economico o giuridico nel livello retributivo
di una qualifica funzionale superiore per effetto della normativa  in
vigore,  e'  reinquadrato  ai sensi del presente articolo con effetto
dalla data del  passaggio  di  cui  sopra,  nel  rispetto  del  nuovo
maturato economico derivante da tale passaggio di livello.
   5.  Il  personale inquadrato nel livello retributivo inferiore per
effetto del comma 2 ottiene, nel rispetto  della  nuova  progressione
economica,  il  passaggio  al  livello  superiore  sulla  base  della
valutazione di cui all'articolo 5, comma 2.
   6. Al personale della settima qualifica funzionale che  nel  corso
dell'anno   1990   aveva   maturata   I'anzianita'   utile   per   la
partecipazione  al  concorso  di  cui  all'articolo  43  della  legge
provinciale  21  maggio  1981, n. 11, e' attribuito nel nuovo assetto
retributivo e con decorrenza  1  febbraio  1994  un'ulteriore  classe
stipendiale.
   7.  La frazione di biennio maturata al 1 febbraio 1994 e' utile ai
fini dell'attribuzione della successiva classe o scatto stipendiale.
   8. Le disposizioni di  cui  al  comma  2  si  applicano  anche  al
personale non di ruolo che con decorrenza dal 1 febbraio 1994 fruisce
della progressione economica di cui all'articolo 4.
   9.   A   decorrere   dall'entrata  in  vigore  del  nuovo  assetto
retributivo non trovano piu' applicazione  le  norme  concernenti  la
concessione di scatti anticipati.
   10. L'inquadramento nei livelli retributivi dei personale comunale
e  dei consorzi comunali, compresi i segretari, nonche' del personale
delle comunita' comprensoriali  viene  disciplinato  nell'accordo  di
comparto.