Art. 11. Permessi per motivi di studio 1. Al fine di garantire il diritto allo studio a determinate categorie di personale possono essere concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 150 ore annue individuali. 2. Nell'arco dell'anno solare puo' fruire dei permessi di cui al comma 1 fino al tre per cento del personale di ruolo e provvisorio in servizio all'inizio dell'anno, con eventuale arrotondamento all'unita' superiore. 3. I permessi di cui al comma 1 vengono utilizzati secondo le modalita' e i limiti da stabilirsi nell'accordo di comparto, tenendo conto dei principi desumibili dalla disciplina generale del diritto allo studio nell'ambito del pubblico impiego.