Art. 11.
                    Permessi per motivi di studio
 
   1.  Al  fine  di  garantire  il  diritto allo studio a determinate
categorie di personale possono essere  concessi  permessi  retribuiti
fino ad un massimo di 150 ore annue individuali.
   2.  Nell'arco  dell'anno solare puo' fruire dei permessi di cui al
comma 1 fino al tre per cento del personale di ruolo e provvisorio in
servizio   all'inizio   dell'anno,   con   eventuale   arrotondamento
all'unita' superiore.
   3.  I  permessi  di  cui  al comma 1 vengono utilizzati secondo le
modalita' e i limiti da stabilirsi nell'accordo di comparto,  tenendo
conto  dei  principi desumibili dalla disciplina generale del diritto
allo studio nell'ambito del pubblico impiego.