Art. 12. Permessi per mandato politico locale 1. Il personale eletto nei consigli comunali ha diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli. 2. Il personale eletto negli organi di gestione delle unita' sanitarie locali o delle comunita' comprensoriali o dei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipali, provinciali o consortili, nei consigli circoscrizionali nonche' nelle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite, nonche' il personale chiamato a far parte dei collegi dei revisori delle unita' sanitarie locali ha diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli enti cui fanno parte. 3. Il personale eletto nelle giunte municipali nonche' alle cariche di presidente e vice presidente dei comitati di gestione delle unita' sanitarie locali, di presidente e di vice presidente delle giunte esecutive delle comunita' comprensoriali, di presidente di aziende municipalizzate o provinciali con piu' di 50 dipendenti, di presidente dei comitati provinciali dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell' istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di Bolzano, ha dirittoi, oltre ai permessi di cui al comma 2, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci e per gli assessori del comune capoluogo di provincia. 4. Le assenze di cui ai commi 1, 2 e 3 sono retribuite. 5. Il personale di cui ai presente articolo ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultano necessari per l'espletamento del mandato. 6. Il personale investito di funzioni pubbliche elettive diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3 presso gli enti ivi indicati ha diritto a permessi non retribuiti per svolgere le relative funzioni. 7. L'attivita' ed i tempi di espletamento del mandato, per i quali il personale chiede ed ottiene permessi retribuiti e non retribuiti, devono essere immediatamente documentati mediante attestazione dell'ente. Nessun obbligo di attestazione sussiste per le assenze di cui al comma 3. 8. I permessi di cui al presente articolo sono concessi da parte dei competenti superiori, nel rispetto delle eventuali direttive ema- nate dall'ente di appartenenza.