Art. 12.
                Permessi per mandato politico locale
 
   1. Il  personale  eletto  nei  consigli  comunali  ha  diritto  di
assentarsi  dal  servizio  per  l'intera  giornata  nella  quale sono
convocati i rispettivi consigli.
   2.  Il  personale  eletto  negli  organi  di gestione delle unita'
sanitarie locali o delle comunita' comprensoriali o dei consorzi  tra
enti  locali,  nei  consigli  delle aziende municipali, provinciali o
consortili, nei consigli circoscrizionali nonche'  nelle  commissioni
consiliari  o  circoscrizionali  formalmente  istituite,  nonche'  il
personale chiamato a far parte dei collegi dei revisori delle  unita'
sanitarie   locali   ha   diritto  di  assentarsi  dal  servizio  per
partecipare alle riunioni degli organi degli enti cui fanno parte.
   3. Il  personale  eletto  nelle  giunte  municipali  nonche'  alle
cariche  di  presidente  e  vice  presidente dei comitati di gestione
delle unita' sanitarie locali, di presidente  e  di  vice  presidente
delle  giunte esecutive delle comunita' comprensoriali, di presidente
di aziende municipalizzate o provinciali con piu' di  50  dipendenti,
di  presidente dei comitati provinciali dell'istituto nazionale della
previdenza  sociale   (INPS)   e   dell'   istituto   nazionale   per
l'assicurazione  contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL) di Bolzano,
ha dirittoi, oltre ai permessi di cui al comma 2, di  assentarsi  dai
rispettivi  posti  di  lavoro  per un massimo di 24 ore lavorative al
mese, elevate a 48 ore per i sindaci e per gli assessori  del  comune
capoluogo di provincia.
   4. Le assenze di cui ai commi 1, 2 e 3 sono retribuite.
   5.  Il  personale  di  cui  ai  presente  articolo  ha  diritto ad
ulteriori permessi non retribuiti  sino  ad  un  massimo  di  24  ore
lavorative mensili qualora risultano necessari per l'espletamento del
mandato.
   6.  Il  personale investito di funzioni pubbliche elettive diverse
da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3 presso gli enti ivi indicati ha
diritto a permessi non retribuiti per svolgere le relative funzioni.
   7. L'attivita' ed i tempi di espletamento del mandato, per i quali
il personale chiede ed ottiene permessi retribuiti e non  retribuiti,
devono   essere   immediatamente  documentati  mediante  attestazione
dell'ente. Nessun obbligo di attestazione sussiste per le assenze  di
cui al comma 3.
   8.  I  permessi di cui al presente articolo sono concessi da parte
dei competenti superiori, nel rispetto delle eventuali direttive ema-
nate dall'ente di appartenenza.