Art. 14.
      Brevi permessi per esigenze personali e relativi recuperi
 
   1.  Al  personale possono essere concessi per particolari esigenze
personali, a domanda, brevi permessi di  durata  non  superiore  alla
meta' dell'orario giornaliero, nei limite massimo di 36 ore nel corso
dell'anno solare.
   2.  Il  periodo di assenza di cui al comma 1 va recuperato secondo
le modalita' da stabilirsi nell' accordo di comparto. il  periodo  di
assenze  per  visite  mediche  o per effettuare terapie riabilitative
debitamente documentate di norma non da' luogo a recupero.
   3. Qualora per eccezionali motivi o per motivi di servizio non sia
possibile effettuare il relativo  recupero,  l'ente  di  appartenenza
provvede  a  trattenere  una somma pari alla retribuzione complessiva
spettante ai dipendente per il numero delle ore non recuperate.