Art. 14. Brevi permessi per esigenze personali e relativi recuperi 1. Al personale possono essere concessi per particolari esigenze personali, a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero, nei limite massimo di 36 ore nel corso dell'anno solare. 2. Il periodo di assenza di cui al comma 1 va recuperato secondo le modalita' da stabilirsi nell' accordo di comparto. il periodo di assenze per visite mediche o per effettuare terapie riabilitative debitamente documentate di norma non da' luogo a recupero. 3. Qualora per eccezionali motivi o per motivi di servizio non sia possibile effettuare il relativo recupero, l'ente di appartenenza provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante ai dipendente per il numero delle ore non recuperate.