Art. 15.
                          Congedo ordinario
 
   1. Il personale con orario di servizio settimanale  articolato  su
cinque  giorni  ha  diritto  a  30  giornate  lavorative  di  congedo
ordinario.
   2. Il personale con orario di servizio settimanale  articolato  in
sei giorni ha diritto a 36 giornate lavorative di congedo ordinario.
   3.  Il  congedo ordinario e' da fruire nel corso dello stesso anno
solare  ed  in  soluzioni  corrispondenti  anche  alle  esigenze   di
servizio.  in  caso  di  particolari  esigenze di servizio il congedo
ordinario puo' essere fruito,  congruamente  distribuito,  anche  nei
primo semestre dell'anno successivo. Il rinvio del congedo al secondo
semestre   dell'anno  successivo  e'  ammesso  solamente  qualora  il
godimento non fosse possibile per cause di forza maggiore.
   4. Il personale insegnante, educativo, assistente e  di  vigilanza
delle   scuole,   delle  scuole  materne,  degli  asili  nido,  della
formazione professionale, dei  centri  sociali.  dei  convitti  e  di
servizi equiparabili deve fruire del congedo ordinario nei periodi di
sospensione  dell'attivita'  didattica, educativa, assistenziale o di
vigilanza.  Il  rimanente  personale  addetto  ai  relativi   servizi
fruisce,  di regola, del congedo ordinario nei periodi di sospensione
dell'attivita'  dei  servizi  medesimi,  salvo  che  le  esigenze  di
servizio consentano il godimento anche in altro periodo dell'anno. In
deroga  al  comma  3  il  congedo  puo'  essere  fruito,  in  caso di
particolari esigenze di servizi, entro la fine del successivo anno di
attivita'.
   5. I singoli enti possono, sentite le organizzazioni sindacali  od
il   competente   organo  rappresentativo  del  personale,  stabilire
all'inizio dell'anno fino a quattro  giornate  di  congedo  ordinario
obbligatorio,  da  detrarsi  dal  congedo  di cui ai commi 1 e 2, per
tutte o determinate categorie di personale al fine  di  regolamentare
chiusure di uffici o sospensione di servizi in giorn non festivi.
   6.  Il  congedo ordinario e' omnicomprensivo, anche delle giornate
di riposo previste dalla normativa finora vigente.
   7. Il diritto al congedo ordinario non e  riducibile  a  causa  di
assenze  per  malattia,  salvo  per  la parte eccedente i dodici mesi
nell'arco di un biennio, ed e' fruibile anche oltre i termini di  cui
al comma 3.
   8.  Il  godimento  del  congedo ordinario e interrotto nei casi di
ricovero  ospedaliero  o  di  malattie  ed   infortuni,   debitamente
documentati  e  a condizione che l'amministrazione sia stata posta in
condizione di accertare.