Art. 15. Congedo ordinario 1. Il personale con orario di servizio settimanale articolato su cinque giorni ha diritto a 30 giornate lavorative di congedo ordinario. 2. Il personale con orario di servizio settimanale articolato in sei giorni ha diritto a 36 giornate lavorative di congedo ordinario. 3. Il congedo ordinario e' da fruire nel corso dello stesso anno solare ed in soluzioni corrispondenti anche alle esigenze di servizio. in caso di particolari esigenze di servizio il congedo ordinario puo' essere fruito, congruamente distribuito, anche nei primo semestre dell'anno successivo. Il rinvio del congedo al secondo semestre dell'anno successivo e' ammesso solamente qualora il godimento non fosse possibile per cause di forza maggiore. 4. Il personale insegnante, educativo, assistente e di vigilanza delle scuole, delle scuole materne, degli asili nido, della formazione professionale, dei centri sociali. dei convitti e di servizi equiparabili deve fruire del congedo ordinario nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica, educativa, assistenziale o di vigilanza. Il rimanente personale addetto ai relativi servizi fruisce, di regola, del congedo ordinario nei periodi di sospensione dell'attivita' dei servizi medesimi, salvo che le esigenze di servizio consentano il godimento anche in altro periodo dell'anno. In deroga al comma 3 il congedo puo' essere fruito, in caso di particolari esigenze di servizi, entro la fine del successivo anno di attivita'. 5. I singoli enti possono, sentite le organizzazioni sindacali od il competente organo rappresentativo del personale, stabilire all'inizio dell'anno fino a quattro giornate di congedo ordinario obbligatorio, da detrarsi dal congedo di cui ai commi 1 e 2, per tutte o determinate categorie di personale al fine di regolamentare chiusure di uffici o sospensione di servizi in giorn non festivi. 6. Il congedo ordinario e' omnicomprensivo, anche delle giornate di riposo previste dalla normativa finora vigente. 7. Il diritto al congedo ordinario non e riducibile a causa di assenze per malattia, salvo per la parte eccedente i dodici mesi nell'arco di un biennio, ed e' fruibile anche oltre i termini di cui al comma 3. 8. Il godimento del congedo ordinario e interrotto nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, debitamente documentati e a condizione che l'amministrazione sia stata posta in condizione di accertare.