Art. 16. Orario di lavoro e festivita' 1. La distribuzione dell'orario di lavoro, con riguardo al funzionamento dei servizi, le turnazioni ed il servizio di reperibilita' sono disciplinati dagli accordi di comparto nonche' dagli accordi decentratati. 2. Per le festivita' si applica la normativa di cui all'articolo 10 della legge provinciale n. 36 del 1992.