Art. 16.
                    Orario di lavoro e festivita'
 
   1.  La  distribuzione  dell'orario  di  lavoro,  con  riguardo  al
funzionamento   dei   servizi,   le  turnazioni  ed  il  servizio  di
reperibilita' sono disciplinati dagli  accordi  di  comparto  nonche'
dagli accordi decentratati.
   2.  Per  le festivita' si applica la normativa di cui all'articolo
10 della legge provinciale n. 36 del 1992.