Art. 17. Lavoro straordinario 1. Per la prestazione di lavoro straordinario spetta al dipendente un compenso orario, arrotondato per eccesso a lire 100, corrispondente a normale compenso orario di cui al comma 3, moltiplicato con il coefficiente 1,25. 2. Per la prestazione di lavoro straordinario tra le ore 20 e le ore sette nonche' in giorni non lavorativi spetta al dipendente un compenso orario corrispondente al normale compenso orario di cui al comma 3, moltiplicato con il coefficiente 1,50. 3. La misura del normale compenso orario e' determinata mediante la divisione dello stipendio mensile spettante per livello retributivo, classe e scatto, quest'ultimo non oltre il quarto scatto, compresa l'indennita' integrativa speciale, con il coefficiente 160. 4. In caso di recupero delle ore di lavoro straordinario prestate, il personale ha diritto all'esonero dal servizio ordinario per un periodo di tempo corrispondente ad un'ora per ogni ora straordinaria prestata tra le ore sette e le ore 20. Per ogni ora di lavoro straordinario prestata tra le ore 20 e le ore sette, nonche' nei giorni non lavorativi il personale ha diritto all'esonero, dal servizio ordinario per un periodo di tempo corrispondente ad un'ora e 15 minuti. La prestazione di lavoro straordinario di durata inferiore a 15 minuti non viene presa in considerazione. 5. Il saldo del lavoro flessibile riportabile al mese successivo non viene considerato lavoro straordinario. 6. Il contingente delle ore di lavoro straordinario viene stabilito nell'accordo di comparto. 7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano con decorrenza dall'entrata in vigore del presente regolamento.