Art. 17.
                        Lavoro straordinario
 
   1. Per la prestazione di lavoro straordinario spetta al dipendente
un  compenso  orario,   arrotondato   per   eccesso   a   lire   100,
corrispondente   a  normale  compenso  orario  di  cui  al  comma  3,
moltiplicato con il coefficiente 1,25.
   2. Per la prestazione di lavoro straordinario tra le ore 20  e  le
ore  sette  nonche'  in giorni non lavorativi spetta al dipendente un
compenso orario corrispondente al normale compenso orario di  cui  al
comma 3, moltiplicato con il coefficiente 1,50.
   3.  La  misura del normale compenso orario e' determinata mediante
la  divisione  dello  stipendio   mensile   spettante   per   livello
retributivo,  classe  e  scatto,  quest'ultimo  non  oltre  il quarto
scatto,  compresa   l'indennita'   integrativa   speciale,   con   il
coefficiente 160.
   4. In caso di recupero delle ore di lavoro straordinario prestate,
il  personale  ha  diritto  all'esonero dal servizio ordinario per un
periodo di tempo corrispondente ad un'ora per ogni ora  straordinaria
prestata  tra  le  ore  sette  e  le  ore  20. Per ogni ora di lavoro
straordinario prestata tra le ore 20 e  le  ore  sette,  nonche'  nei
giorni  non  lavorativi  il  personale  ha  diritto  all'esonero, dal
servizio ordinario per un periodo di tempo corrispondente ad un'ora e
15 minuti. La prestazione di lavoro straordinario di durata inferiore
a 15 minuti non viene presa in considerazione.
   5. Il saldo del lavoro flessibile riportabile al  mese  successivo
non viene considerato lavoro straordinario.
   6.   Il  contingente  delle  ore  di  lavoro  straordinario  viene
stabilito nell'accordo di comparto.
   7. Le disposizioni di cui ai commi da  1  a  6  si  applicano  con
decorrenza dall'entrata in vigore del presente regolamento.