Art. 18.
                        Congedo straordinario
 
   1.  Il personale ha diritto a congedo straordinario retribuito nei
seguenti casi documentandone la relativa causale:
     a) per matrimonio, 15 giorni consecutivi, compreso quello  della
sua celebrazione;
     b)  per esami, prove di concorso o di abilitazione nei giorni in
cui le singole prove sono sostenute; qualora la sede ove si  effettua
la  prova  disti  oltre  cento chilometri dal comune di residenza, il
congedo  viene  concesso  anche  per   la   giornata   immediatamente
precedente o successiva al giorno di esame; nell'arco di un anno tale
congedo non puo' superare 20 giorni;
     c) per donazione di sangue, il giorno del prelievo;
     d)  per  cure,  nei  limiti e secondo le modalita' vigenti per i
dipendenti civili statali;
     e) per decesso di parenti o affini: per il coniuge ed i  parenti
di  primo  grado;  cinque  giorni  consecutivi,  compreso  quello del
funerale per fratelli, due giorni consecutivi,  compreso  quello  del
funerale;  per  gli  affini  di  primo  grado  e gli altri parenti di
secondo grado, due giorni consecutivi, compreso quello del  funerale;
per  gli  altri  parenti  fino  al  quarto grado e gli affini fino al
secondo grado, il giorno del funerale;
     f) per  altri  gravi  motivi  diversi  da  quelli  previsti  dal
presente articolo e dall'articolo 25, fino a cinque giorni all'anno;
     g) per gravidanza e puerperio e per astensione facoltativa entro
il  primo  anno  di  vita  del bambino, nei limiti ed alle condizioni
previste dalla vigente norinativa statale;  l'astensione  facoltativa
puo'  essere  usufruita  in  non  piu di due soluzioni; per i periodi
anteriore e successivo al parto, in cui l'astensione  dal  lavoro  e'
obbligatoria  dal  lavoro,  la  dipendente  ha  diritto  a  tutti gli
assegni:
     h) per l'attuazione delle agevolazioni previste in favore  delle
persone  portatori  di  handicaps,  si  applica  la vigente normativa
statale;
     i) per cure ai figli  minori  a  cinque  anni  ed  in  stato  di
malattia  fino  a  45  giorni  per ogni figlio nell'arco del relativo
quinquennio;
     j) per affidamento a scopo di  adozione  o  affiliazione  di  un
minore, si applica la vigente normativa statale;
     k)  per  interventi di soccorso dei vigili del fuoco volontari e
degli appartenenti a organizzazioni di volontariato operanti in  caso
di  incendi,  disastri  calamita'  naturali  o  soccorsi in montagna,
limitatamente al tempo indispensabile di intervento.
   2. I periodi di congedo straordinario di cui al comma 1 sono utili
a tutti gli effetti, salvo quanto previsto  dalle  norme  vigenti  in
materia di astensione facoltativa di cui alle lettere g) ed h).