Art. 18. Congedo straordinario 1. Il personale ha diritto a congedo straordinario retribuito nei seguenti casi documentandone la relativa causale: a) per matrimonio, 15 giorni consecutivi, compreso quello della sua celebrazione; b) per esami, prove di concorso o di abilitazione nei giorni in cui le singole prove sono sostenute; qualora la sede ove si effettua la prova disti oltre cento chilometri dal comune di residenza, il congedo viene concesso anche per la giornata immediatamente precedente o successiva al giorno di esame; nell'arco di un anno tale congedo non puo' superare 20 giorni; c) per donazione di sangue, il giorno del prelievo; d) per cure, nei limiti e secondo le modalita' vigenti per i dipendenti civili statali; e) per decesso di parenti o affini: per il coniuge ed i parenti di primo grado; cinque giorni consecutivi, compreso quello del funerale per fratelli, due giorni consecutivi, compreso quello del funerale; per gli affini di primo grado e gli altri parenti di secondo grado, due giorni consecutivi, compreso quello del funerale; per gli altri parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado, il giorno del funerale; f) per altri gravi motivi diversi da quelli previsti dal presente articolo e dall'articolo 25, fino a cinque giorni all'anno; g) per gravidanza e puerperio e per astensione facoltativa entro il primo anno di vita del bambino, nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente norinativa statale; l'astensione facoltativa puo' essere usufruita in non piu di due soluzioni; per i periodi anteriore e successivo al parto, in cui l'astensione dal lavoro e' obbligatoria dal lavoro, la dipendente ha diritto a tutti gli assegni: h) per l'attuazione delle agevolazioni previste in favore delle persone portatori di handicaps, si applica la vigente normativa statale; i) per cure ai figli minori a cinque anni ed in stato di malattia fino a 45 giorni per ogni figlio nell'arco del relativo quinquennio; j) per affidamento a scopo di adozione o affiliazione di un minore, si applica la vigente normativa statale; k) per interventi di soccorso dei vigili del fuoco volontari e degli appartenenti a organizzazioni di volontariato operanti in caso di incendi, disastri calamita' naturali o soccorsi in montagna, limitatamente al tempo indispensabile di intervento. 2. I periodi di congedo straordinario di cui al comma 1 sono utili a tutti gli effetti, salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di astensione facoltativa di cui alle lettere g) ed h).