Art. 19. Congedo straordinario e aspettativa sindacali 1. Ai dirigenti delle rappresentanze sindacali e' concesso. a richiesta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, un congedo straordinario retribuito per motivi sindacali. 2. Il numero dei dipendenti aventi diritto al congedo straordinario di cui al comma 1 non puo' superare quello di un'unita' per ogni 2.000 dipendenti in servizio o frazioni superiori a mille del rispettivo comparto, salvo diverse regolamentazioni previste dagli accordi di comparto. 3. Alla ripartizione del contingente di congedi straordinari e aspettative tra le organizzazioni sindacali in rapporto al numero degli iscritti provvedono, di comune intesa, gli enti e le rappresentanze sindacali firmatari del rispettivo accordo di comparto entro il primo trimestre di ogni triennio. 4. Al personale in congedo straordinario ai sensi del comma 1 sono corrisposti tutti gli assegni previsti dalle vigenti disposizioni, escluse le indennita' che retribuiscono il lavoro straordinario, le missioni o i servizi e le funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni realmente rese. 5. Dagli assegni di cui al comma 4 sono detratti, sulla base di apposita dichiarazione dell'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennita' per rimborso spese. 6. I periodi di congedo straordinario per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. Ai fini del passaggio di livello di cui all'articolo 4, comma 1, la valutazione e' espressa dal competente superiore del servizio dell'ente di appartenenza, i dirigenti in congedo straordinario per motivi sindacali da almeno sei mesi consecutivi fruiscono del passaggio di livello senza alcuna valutazione. 7. Il congedo straordinario termina con la cessazione per qualsiasi causa del mandato sindacale. 8. Per i dipendenti chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali o nazionali, gli accordi di comparto o intercomparto possono prevedere il collocamento in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.