Art. 19.
            Congedo straordinario e aspettativa sindacali
 
   1.  Ai  dirigenti  delle  rappresentanze  sindacali e' concesso. a
richiesta dell'organizzazione sindacale di appartenenza,  un  congedo
straordinario retribuito per motivi sindacali.
   2.   Il   numero   dei   dipendenti   aventi  diritto  al  congedo
straordinario di cui al comma 1 non puo' superare quello di un'unita'
per ogni 2.000 dipendenti in servizio o frazioni  superiori  a  mille
del  rispettivo  comparto,  salvo  diverse  regolamentazioni previste
dagli accordi di comparto.
   3. Alla ripartizione del contingente  di  congedi  straordinari  e
aspettative  tra  le  organizzazioni  sindacali in rapporto al numero
degli  iscritti  provvedono,  di  comune  intesa,  gli  enti   e   le
rappresentanze sindacali firmatari del rispettivo accordo di comparto
entro il primo trimestre di ogni triennio.
   4. Al personale in congedo straordinario ai sensi del comma 1 sono
corrisposti  tutti  gli  assegni previsti dalle vigenti disposizioni,
escluse le indennita' che retribuiscono il lavoro  straordinario,  le
missioni  o  i  servizi e le funzioni di natura speciale in relazione
alle prestazioni realmente rese.
   5. Dagli assegni di cui al comma 4 sono detratti,  sulla  base  di
apposita   dichiarazione   dell'interessato,   quelli   eventualmente
percepiti  a  carico  delle  organizzazioni  sindacali  a  titolo  di
retribuzione, escluse le indennita' per rimborso spese.
   6.  I  periodi  di congedo straordinario per motivi sindacali sono
utili a tutti gli effetti, salvo  che  ai  fini  del  compimento  del
periodo  di  prova  e  del  diritto al congedo ordinario. Ai fini del
passaggio di livello di cui all'articolo 4, comma 1,  la  valutazione
e'  espressa  dal  competente  superiore  del  servizio  dell'ente di
appartenenza,  i  dirigenti  in  congedo  straordinario  per   motivi
sindacali  da  almeno sei mesi consecutivi fruiscono del passaggio di
livello senza alcuna valutazione.
   7.  Il  congedo  straordinario  termina  con  la  cessazione   per
qualsiasi causa del mandato sindacale.
   8.  Per  i  dipendenti  chiamati  a  ricoprire  cariche  sindacali
provinciali,  regionali  o  nazionali,  gli  accordi  di  comparto  o
intercomparto  possono  prevedere  il collocamento in aspettativa non
retribuita per tutta la durata del mandato.