Art. 2.
                             D u r a t a
 
   1.  Il  presente regolamento si riferisce al periodo dal 1 gennaio
1994 al 31 dicembre 1996, fatta salva la diversa disciplina che sara'
prevista nell'accordo da stipularsi in attuazione della  riforma  sul
pubblico impiego a livello provinciale.
   2.  Le  singole disposizioni del presente regolamento si applicano
con decorrenza dall'entrata in vigore dello stesso,  fatte  salve  le
diverse decorrenze indicate in singole disposizioni.
   3.  I  comuni  provvedono  a  recepire  le  norme risultanti dalla
disciplina prevista  dal  presente  regolamento,  limitatamente  alla
parte immediatamente applicabile, entro 60 giorni.