Art. 2. D u r a t a 1. Il presente regolamento si riferisce al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1996, fatta salva la diversa disciplina che sara' prevista nell'accordo da stipularsi in attuazione della riforma sul pubblico impiego a livello provinciale. 2. Le singole disposizioni del presente regolamento si applicano con decorrenza dall'entrata in vigore dello stesso, fatte salve le diverse decorrenze indicate in singole disposizioni. 3. I comuni provvedono a recepire le norme risultanti dalla disciplina prevista dal presente regolamento, limitatamente alla parte immediatamente applicabile, entro 60 giorni.