Art. 20.
                  Aspettativa per mandato politico
 
   1. Il personale eletto alla carica di senatore  o  deputato  della
Repubblica  o  di  consigliere o assessore regionale o provinciale e'
collocato d'ufficio in aspettativa non retribuita per tutta la durata
del relativo mandato.
   2. Il personale investito di funzioni pubbliche  elettive  diverse
da  quelle di cui al comma 1 con diritto a permessi retribuiti e', su
richiesta, collocato in aspettativa non retribuita.
   3. L'ente da cui dipende il personale provvede al  versamento  dei
contributi  relativi  al  trattamento  di  quiescenza  e  previdenza,
inclusa la quota a carico del personale collocato in aspettativa.
   4. In caso di elezione alle cariche di cui al comma 1,  l'ente  da
cui  dipende  il  personale  provvede  a  versare  solo  i contributi
relativi al solo trattamento di quiescenza. con l'obbligo di  rivalsa
nei  confronti  del  personale per la quota contributiva a carico del
personale medesimo.
   5.  Il  periodo  di  aspettativa di cui al comma 1 non e' utile ai
fini' della progressione giuridica ed economica  nella  carriera.  Il
personale  che  cessa  da tale posizione prende nel ruolo il posto di
anzianita' che,  dedotto  il  tempo  trascorso  in  aspettativa,  gli
spetta.
   6.  Il  periodo  di aspettativa di cui al comma 2 e' considerato a
tutti gli effetti come servizio effettivamente prestato, nonche' come
legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.