Art. 23.
      Aspettativa per motivi personali, di famiglia o di studio
 
   1.  Il  personale  puo'  essere  collocato  in   aspettativa   non
retribuita  fino  ad  un  anno,  e  per  non  piu'  di  due  anni nel
quinquennio, per gravi e motivate ragioni personali,  di  famiglia  o
per  motivi di studio. I dipendenti non di ruolo possono fruire della
predetta aspettativa fino ad un massimo di  30  giorni  all'  anno  e
limitatamente alla durata del rapporto di servizio.
   2.  L'aspettativa  di  cui  al comma 1 riduce proporzionalmente il
congedo ordinario e non e' utile per  la  progressione  giuridica  ed
economica e per il trattamento di quiescenza e di previdenza.
   3. Due o piu' periodi di aspettativa si sommano agli effetti della
determinazione  del  limite  massimo  di  cui al comma 1 quando tra i
singoli periodi non intercorra  un  periodo  di  servizio  attivo  di
almeno sei mesi.
   4.  Le  modalita'  di  concessione dell'aspettativa sono stabilite
nell'accordo di comparto.