Art. 23. Aspettativa per motivi personali, di famiglia o di studio 1. Il personale puo' essere collocato in aspettativa non retribuita fino ad un anno, e per non piu' di due anni nel quinquennio, per gravi e motivate ragioni personali, di famiglia o per motivi di studio. I dipendenti non di ruolo possono fruire della predetta aspettativa fino ad un massimo di 30 giorni all' anno e limitatamente alla durata del rapporto di servizio. 2. L'aspettativa di cui al comma 1 riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non e' utile per la progressione giuridica ed economica e per il trattamento di quiescenza e di previdenza. 3. Due o piu' periodi di aspettativa si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di cui al comma 1 quando tra i singoli periodi non intercorra un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. 4. Le modalita' di concessione dell'aspettativa sono stabilite nell'accordo di comparto.