Art. 24. Aspettativa per il personale con prole 1. Il personale con prole convivente, in aggiunta ai periodi di astensione dal servizio obbligatori e facoltativi previsti dalla vigente normativa statale e', a domanda collocato in aspettativa senza assegni per una durata massima di due anni per ogni figlio da usufruire in non piu' di due soluzioni entro il quinto anno di eta' del minore. 2. Il periodo trascorso nell'aspettativa di cui al comma 1 non e' utile ai fini della progressione giuridica ed economica di carriera, ed ai fini previdenziali: e' invece utilmente computato ai fini del relativo trattamento di pensione. 3. Durante l'aspettativa di cui al comma 1 gli oneri di pensione e di assistenza sanitaria, da computarsi in relazione alla retribuzione pensionabile spettante al personale interessato all'atto del collocamento in aspettativa o derivante da successivi aumenti di carattere generale, sono a carico dell' amministrazione di appartenenza, inclusa la quota contributiva di pertinenza del personale medesimo. 4. Il periodo di aspettativa di cui al comma 1 e' interrotto in caso di sopravvenuto obbligo di astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio. Puo', inoltre, essere interrotto, su domanda. in caso di altri gravi e comprovati motivi sopravvenuti che consentano comunque l'assunzione del servizio effettivo; in tal caso la riassunzione del servizio attivo ha luogo dalla data di accettazione della relativa domanda e comporta comunque la perdita del diritto di usufruire successivamente del restante periodo dell'anno di aspettativa in corso. 5. Il personale di cui al comma 1 puo' optare, alle stesse condizioni ivi previste ed in quanto ammesso al lavoro a tempo parziale ai sensi della normativa di comparto, per un rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 50 per cento dell'orario di lavoro a tempo pieno. In tale caso gli oneri di cui al comma 3 sono a carico dell'amministrazione per la parte residua.