Art. 24.
               Aspettativa per il personale con prole
 
   1. Il personale con prole convivente, in aggiunta  ai  periodi  di
astensione  dal  servizio  obbligatori  e  facoltativi previsti dalla
vigente normativa statale e',  a  domanda  collocato  in  aspettativa
senza  assegni  per una durata massima di due anni per ogni figlio da
usufruire in non piu' di due soluzioni entro il quinto anno  di  eta'
del minore.
   2.  Il periodo trascorso nell'aspettativa di cui al comma 1 non e'
utile ai fini della progressione giuridica ed economica di  carriera,
ed  ai  fini previdenziali: e' invece utilmente computato ai fini del
relativo trattamento di pensione.
   3. Durante l'aspettativa di cui al comma 1 gli oneri di pensione e
di assistenza sanitaria, da computarsi in relazione alla retribuzione
pensionabile   spettante   al   personale  interessato  all'atto  del
collocamento in aspettativa o  derivante  da  successivi  aumenti  di
carattere   generale,   sono   a   carico  dell'  amministrazione  di
appartenenza,  inclusa  la  quota  contributiva  di  pertinenza   del
personale medesimo.
   4.  Il  periodo  di aspettativa di cui al comma 1 e' interrotto in
caso di sopravvenuto obbligo di astensione dal lavoro per  gravidanza
e puerperio. Puo', inoltre, essere interrotto, su domanda. in caso di
altri  gravi e comprovati motivi sopravvenuti che consentano comunque
l'assunzione del servizio effettivo; in tal caso la riassunzione  del
servizio  attivo  ha  luogo dalla data di accettazione della relativa
domanda e comporta comunque  la  perdita  del  diritto  di  usufruire
successivamente  del  restante  periodo  dell'anno  di aspettativa in
corso.
   5. Il personale di  cui  al  comma  1  puo'  optare,  alle  stesse
condizioni  ivi  previste  ed  in  quanto  ammesso  al lavoro a tempo
parziale ai sensi della normativa di comparto,  per  un  rapporto  di
lavoro  a tempo parziale nella misura del 50 per cento dell'orario di
lavoro a tempo pieno. In tale caso gli oneri di cui al comma 3 sono a
carico dell'amministrazione per la parte residua.