Art. 25.
                        Assenze per malattia
 
   1.  In  caso  di  malattia  il  personale  deve  darne   immediata
comunicazione all'amministrazione indicando l'eventuale variazione di
recapito,  e  far pervenire o trasmettere il certificato medico entro
il termine e secondo  le  modalita'  da  stabilirsi  nell'accordo  di
comparto.
   2.   L'amministrazione   puo'  in  ogni  momento  provvedere  agli
opportuni accertamenti sanitari. Le visite mediche di controllo sulle
malattie comportanti  assenze  dal  servizio  sono  effettuate  dalle
unita' sanitarie locali, alle quali spetta la competenza esclusiva di
tale accertamento.
   3.  Qualora  venga accertata l'inesistenza della malattia o che la
stessa non giustifichi l'assenza dal servizio  oppure  le  visite  di
controllo  non  potevano  essere  effettuate  per fatto imputabile al
dipendente, l'assenza  e'  considerata  ingiustificata  agli  effetti
retributivi e disciplinari.
   4.  Il personale, in caso di assenza dal servizio per malattia, ha
diritto al trattamento economico nella seguente misura:
     a) per i primi sei mesi, intero;
     b) per i successivi dodici mesi, ridotto all'80 per cento, fatto
salvo l'assegno per il nucleo familiare;
     c) per i successivi sei mesi, ridotto al  70  per  cento,  fatto
salvo l'assegno per il nucleo familiare.
   5.  Il  periodo di assenza per malattia e' computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio, della progressione economica e  del
trattamento di previdenza e quiescenza.
   6.  Due  o  piu'  periodi di assenza per malattia si cumulano agli
effetti della  determinazione  del  trattamento  economico  spettante
quando  tra  essi non intercorra un periodo di servizio di almeno tre
mesi.
   7. In  caso  di  malattia  riconosciuta  dipendente  da  causa  di
servizio il personale ha diritto all'intero trattamento economico.