Art. 25. Assenze per malattia 1. In caso di malattia il personale deve darne immediata comunicazione all'amministrazione indicando l'eventuale variazione di recapito, e far pervenire o trasmettere il certificato medico entro il termine e secondo le modalita' da stabilirsi nell'accordo di comparto. 2. L'amministrazione puo' in ogni momento provvedere agli opportuni accertamenti sanitari. Le visite mediche di controllo sulle malattie comportanti assenze dal servizio sono effettuate dalle unita' sanitarie locali, alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. 3. Qualora venga accertata l'inesistenza della malattia o che la stessa non giustifichi l'assenza dal servizio oppure le visite di controllo non potevano essere effettuate per fatto imputabile al dipendente, l'assenza e' considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari. 4. Il personale, in caso di assenza dal servizio per malattia, ha diritto al trattamento economico nella seguente misura: a) per i primi sei mesi, intero; b) per i successivi dodici mesi, ridotto all'80 per cento, fatto salvo l'assegno per il nucleo familiare; c) per i successivi sei mesi, ridotto al 70 per cento, fatto salvo l'assegno per il nucleo familiare. 5. Il periodo di assenza per malattia e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e quiescenza. 6. Due o piu' periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante quando tra essi non intercorra un periodo di servizio di almeno tre mesi. 7. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio il personale ha diritto all'intero trattamento economico.