Art. 26.
              Cumulo di assenze e dispensa dal servizio
                    per inabilita' ed infermita'
 
   1.  La  durata complessiva di piu' periodi di assenza per malattia
non  puo'  superare  in  ogni  caso  due  anni  e  nove  mesi  in  un
quinquennio.
   2.  Per  motivi  di  particolare gravita' al personale assente per
malattia che abbia raggiunto il limite di cui al comma 1 o quello  di
cui  all'articolo  25,  comma  4,  puo'  essere  concesso,  in base a
motivata richiesta, un'ulteriore periodo di assenza per malattia  non
superiore  a  sei  mesi, valido solamente ai fini della conservazione
del posto di lavoro.
   3. Il personale che, scaduto il periodo  massimo  di  assenza  per
malattia, risulti non idoneo per infermita' o inabilita' a riprendere
il  servizio,  e'  dispensato  dal  servizio,  ove  non sia possibile
utilizzarlo, su domanda, in altri compiti  attinenti  alla  qualifica
funzionale  di  appartenenza  o  qualifica  inferiore,  con  relativo
inquadramento.  In  quest'ultimo  caso  al  relativo   personale   e'
attribuito  un  trattamento  per  classi  e  scatti di importo pari o
immediatamente superiore a quello in godimento.
   4. La dispensa dal servizio ha  luogo  previo  accertamento  delle
condizioni di salute del personale mediante visita medica collegiale.