Art. 26. Cumulo di assenze e dispensa dal servizio per inabilita' ed infermita' 1. La durata complessiva di piu' periodi di assenza per malattia non puo' superare in ogni caso due anni e nove mesi in un quinquennio. 2. Per motivi di particolare gravita' al personale assente per malattia che abbia raggiunto il limite di cui al comma 1 o quello di cui all'articolo 25, comma 4, puo' essere concesso, in base a motivata richiesta, un'ulteriore periodo di assenza per malattia non superiore a sei mesi, valido solamente ai fini della conservazione del posto di lavoro. 3. Il personale che, scaduto il periodo massimo di assenza per malattia, risulti non idoneo per infermita' o inabilita' a riprendere il servizio, e' dispensato dal servizio, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla qualifica funzionale di appartenenza o qualifica inferiore, con relativo inquadramento. In quest'ultimo caso al relativo personale e' attribuito un trattamento per classi e scatti di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento. 4. La dispensa dal servizio ha luogo previo accertamento delle condizioni di salute del personale mediante visita medica collegiale.