Art. 27. Tutela del personale in particolari condizioni psico fisiche 1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero del personale nei cui confronti sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate secondo la vigente normativa provinciale, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico fisica e che si impegni a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalita' di esecuzione del progetto: a) concessione dell'aspettativa per infermita' per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate, con il trattamento economico di cui al comma 4 dell'articolo 25, ridotto al 50 per cento dopo il ventiquattresimo mese; b) concessione di permessi giornalieri o permessi piu' brevi retribuiti per la durata del progetto; c) utilizzazione del personale in mansioni della stessa qualifica funzionale diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto. 2. L'amministrazione dispone l'accertamento della idoneita' al servizio del personale di cui al comma 1 qualora il personale medesimo non si sia volontariamente sottoposto alle previste terapie.