Art. 27.
    Tutela del personale in particolari condizioni psico fisiche
 
   1.  Allo  scopo  di  favorire la riabilitazione ed il recupero del
personale nei cui confronti sia stata  attestata,  da  una  struttura
sanitaria  pubblica  o da strutture associative convenzionate secondo
la vigente  normativa  provinciale,  la  condizione  di  soggetto  ad
effetti    di   tossicodipendenza,   alcoolismo   cronico   o   grave
debilitazione psico fisica e  che  si  impegni  a  sottoporsi  ad  un
progetto  terapeutico  di  recupero  e  di riabilitazione predisposto
dalle strutture  medesime,  sono  stabilite  le  seguenti  misure  di
sostegno secondo le modalita' di esecuzione del progetto:
     a)  concessione  dell'aspettativa  per  infermita'  per l'intera
durata  del  ricovero  presso   strutture   specializzate,   con   il
trattamento  economico di cui al comma 4 dell'articolo 25, ridotto al
50 per cento dopo il ventiquattresimo mese;
     b) concessione di permessi giornalieri  o  permessi  piu'  brevi
retribuiti per la durata del progetto;
     c)   utilizzazione   del  personale  in  mansioni  della  stessa
qualifica funzionale diverse da quelle abituali  quando  tale  misura
sia  individuata  dalla  struttura  sanitaria  pubblica come supporto
della terapia in atto.
   2.  L'amministrazione  dispone  l'accertamento  della idoneita' al
servizio del personale  di  cui  al  comma  1  qualora  il  personale
medesimo non si sia volontariamente sottoposto alle previste terapie.