Art. 28. Tutela del personale portatore di handicaps 1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero del personale nei cui confronti sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate secondo la normativa provinciale vigente, la condizione di portatore di hand- icaps e che debba sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalita' di esecuzione del progetto: a) concessione dell'aspettativa per infermita' per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate, con il trattamento economico di cui all'articolo 25, comma 4, ridotto al cinquanta per cento dopo il ventiquattresimo mese; b) concessione di permessi giornalieri o di permessi orari retribuiti per la durata del progetto; c) utilizzazione del personale in mansione della stessa qualifica funzionale diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.