Art. 28.
             Tutela del personale portatore di handicaps
 
   1.  Allo  scopo  di  favorire la riabilitazione ed il recupero del
personale nei cui confronti sia stata  attestata,  da  una  struttura
sanitaria  pubblica  o da strutture associative convenzionate secondo
la normativa provinciale vigente, la condizione di portatore di hand-
icaps  e  che  debba  sottoporsi  ad  un  progetto   terapeutico   di
riabilitazione  predisposto  dalle strutture medesime, sono stabilite
le seguenti misure di sostegno secondo le modalita' di esecuzione del
progetto:
     a) concessione  dell'aspettativa  per  infermita'  per  l'intera
durata   del   ricovero   presso   strutture  specializzate,  con  il
trattamento economico di cui all'articolo 25,  comma  4,  ridotto  al
cinquanta per cento dopo il ventiquattresimo mese;
     b)  concessione  di  permessi  giornalieri  o  di permessi orari
retribuiti per la durata del progetto;
     c)  utilizzazione  del  personale  in  mansione   della   stessa
qualifica  funzionale  diverse  da quelle abituali quando tale misura
sia individuata dalla  struttura  sanitaria  pubblica  come  supporto
della terapia in atto.