Art. 30.
                 Pari opportunita' tra uomo e donna
 
   1.  Oltre  alle  azioni  positive  gia'  contenute  nel   presente
regolamento,  le amministrazioni sono tenute ad attivare altre misure
e meccanismi tendenti a consentire una effettiva parita' tra uomini e
donne all'interno dei singoli comparti.
   2.  Gli  accordi  di  comparto  disciplinano  la  costituzione  di
comitati  di  pari  opportunita'  tra uomini e donne finalizzati alla
individuazione delle misure necessarie per  attuare  le  direttive  e
disposizioni della Unione europea, in materia di pari opportunita'.