Art. 30. Pari opportunita' tra uomo e donna 1. Oltre alle azioni positive gia' contenute nel presente regolamento, le amministrazioni sono tenute ad attivare altre misure e meccanismi tendenti a consentire una effettiva parita' tra uomini e donne all'interno dei singoli comparti. 2. Gli accordi di comparto disciplinano la costituzione di comitati di pari opportunita' tra uomini e donne finalizzati alla individuazione delle misure necessarie per attuare le direttive e disposizioni della Unione europea, in materia di pari opportunita'.