Art. 31. Diritto all'informazione 1. Fatte salve ulteriore specificazioni da stabilirsi negli accordi di comparto nonche' la continuita' dell'azione amministrativa, le amministrazioni assicurano una costante, preventiva e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali in materia di politica di personale, nonche' sugli atti e provvedimenti di natura generale da cui derivino conseguenze per il personale.