Art. 31.
                      Diritto all'informazione
 
   1.  Fatte  salve  ulteriore  specificazioni  da  stabilirsi  negli
accordi   di   comparto   nonche'    la    continuita'    dell'azione
amministrativa,   le   amministrazioni   assicurano   una   costante,
preventiva e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali in
materia  di politica di personale, nonche' sugli atti e provvedimenti
di natura generale da cui derivino conseguenze per il personale.