Art. 32. Procedure di prevenzione dei conflitti di lavoro 1. In caso di controversie di lavoro individuali o collettive, de- terminate da interpretazioni divergenti delle norme di recepimento degli accordi sindacali o di altre norme sullo stato giuridico del personale, su richiesta di una delle parti contraenti, vengono convocate le delegazioni contrattuali per concordare l'interpretazione da seguire. In caso di interpretazioni autentiche i relativi accordi vengono recepiti ed emanati ai sensi della normativa prevista per gli accordi sindacali medesimi.