Art. 32.
          Procedure di prevenzione dei conflitti di lavoro
 
   1. In caso di controversie di lavoro individuali o collettive, de-
terminate da interpretazioni divergenti delle  norme  di  recepimento
degli  accordi  sindacali  o di altre norme sullo stato giuridico del
personale, su  richiesta  di  una  delle  parti  contraenti,  vengono
convocate     le     delegazioni    contrattuali    per    concordare
l'interpretazione da seguire. In caso di interpretazioni autentiche i
relativi accordi vengono recepiti ed emanati ai sensi della normativa
prevista per gli accordi sindacali medesimi.