Art. 33. Osservatorio giurisdizionale ed estensione di giudicati amministrativi 1. Per ogni singolo comparto di contrattazione la parte pubblica attuera' una raccolta delle pronunce giurisdizionali interessanti il comparto medesimo, accessibile a chiunque vi abbia interesse. 2. In caso di estensione di giudicati amministrativi, anche su richiesta della parte sindacale, alla generalita' dei dipendenti dei comparti di cui all'articolo 1 l'attuazione dei giudicati medesimi avverra' previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.