Art. 34.
              Formazione e aggiornamento del personale
 
   1. Al fine di un  sempre  migliore  assolvimento  delle  finalita'
istituzionali  da  parte  degli enti pubblici operanti in Alto Adige,
per favorire  i  processi  di  riordinamento  e  di  ristrutturazione
organizzativa,  nonche'  per  favorire i modelli di inquadramento e i
principi di mobilita' contenuti  nel  presente  regolamento,  vengono
promosse  forme  di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la
riqualificazione e la specializzazione del personale.
   2. Gli obiettivi di cui al comma 1 vengono attuati da parte  delle
amministrazioni tramite appositi istituti o sulla base di convenzioni
con istituti ed enti.
   3. Le conoscenze professionali acquisite da parte del personale in
corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento  possono essere accertate
mediante esami o tests e possono essere prese  in  considerazione  ai
fini  della  carriera  secondo  le vigenti norme sul personale, fatte
salve le norme sulla mobilita' verticale.