Art. 35.
                           Servizio mensa
 
   1. L'istituzione di mense o di ristori aziendali e la stipulazione
di convenzioni con esercizi alberghieri o imprese specializzate  puo'
essere disciplinata negli accordi di comparto.
   2.  Gli esistenti servizi di mensa possono, in quanto compatibile,
essere utilizzati anche da parte del personale di  altri  enti  sulla
base di apposite convenzioni.
   3.  L'amministrazione  assume  le spese di vitto del personale che
contemporaneamente al consumo del pasto presta un'effettiva attivita'
di assistenza o di vigilanza in  favore  delle  persone  assistite  o
vigilate.