Art. 35. Servizio mensa 1. L'istituzione di mense o di ristori aziendali e la stipulazione di convenzioni con esercizi alberghieri o imprese specializzate puo' essere disciplinata negli accordi di comparto. 2. Gli esistenti servizi di mensa possono, in quanto compatibile, essere utilizzati anche da parte del personale di altri enti sulla base di apposite convenzioni. 3. L'amministrazione assume le spese di vitto del personale che contemporaneamente al consumo del pasto presta un'effettiva attivita' di assistenza o di vigilanza in favore delle persone assistite o vigilate.